Revision 50278283 of "Segreto confessionale" on itwiki{{T|lingua=inglese|argomento=cattolicesimo|data=agosto 2009}}
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Il '''segreto confessionale''' è l'obbligo per i [[sacerdote|sacerdoti]] [[chiesa cattolica|cattolici]] di conservare il più assoluto segreto su quanto viene loro detto durante l'amministrazione del [[sacramento]] della [[penitenza (sacramento)|penitenza]]. Un obbligo simile, ma con qualche eccezione esiste anche in alcune chiese riformate fra cui quella [[luteranesimo|luterana]] e quella [[chiesa anglicana|anglicana]].
<!-- :''Questo articolo riguarda una dottrina solo della Chiesa Cattolica Romana.
:''Per il principio simile in altre denominazioni vedi [[Segreto confessionale e Chiesa Anglicana]] e [[Segreto confessionale e Chiesa Luterana]].''-->
Il '''Segreto della Confessione''' o il '''Segreto confessionale''' è l'assoluta confidenzialità per i [[preti]] [[Cattolici]] Romani, di qualunque cosa apprendano dai [[penitenti]] nel corso della confessione.
==Storia==
Nel ''[[Decretum Gratiani]]'' who compiled the edicts of previous councils e i principi della legge della Chiesa che pubblicò intorno al 1151, troviamo la seguente dichiarazione della legge per il segreto della confessione:
{{Quote | Let the priest who dares to make known the sins of his penitent be deposed | Decretum, ''Secunda pars'', dist. VI, c. II }}
- e va avanti dicendo che il violatore di questa legge dovrà essere reso un essere ignobile che vaga in eterno.
Il canone 21 del [[Quarto Concilio Lateranense]] (1215), binding on the whole Church, laid down l'obbligo di segretezza nelle seguenti parole:
{{quote|Let the priest absolutely beware that he does not by word o sign o by any manner whatever in ogni caso tradire il peccatore: ma se he should happen to need wiser counsel let him cautiously seek the same without any mention of person. For whoever shall dare to reveal a sin disclosed to him in the tribunal of penance we decree that he shall be not only deposed from the priestly office ma that he shall also be sent into the confinement of a monastery to do perpetual penance | [[Hefele]]-Leclercq, "Histoire des Conciles" at the year 1215; Mansi or Harduin, "Coll. conciliorum"}}
Notably, né questo canone né la legge del ''Decretum'' purports to enact per la prima volta la segretezza della confessione. The great XV secolo [[Inghilterra|English]] canonist [[William Lyndwood]] parla di due ragioni per le quali a priest is bound to keep secret a confession, the first being on account of the [[sacrament]] because it is almost (quasi) of the essence of the sacrament to keep secret the confession. (Cf. also Jos. Mascardus, ''De probationibus'', Frankfort, 1703, arg. 378.){{Clarifyme|date=March 2008}} e qual è l'altra ragione?
==Modalità di applicazione==
Secondo il [[diritto canonico]] (983 §1) il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò è assolutamente proibito a ogni confessore di tradire in alcun modo il penitente con parole o altrimenti e per qualunque ragione. La violazione non è permessa neppure in caso di minaccia di morte del confessore o di altri. Per proteggere il segreto alcuni moralisti, fra cui [[Tommaso Sanchez]] (1550-1610) hanno ritenuto moralmente legittima anche la [[riserva mentale]], una forma di inganno, che non richiede la pronuncia esplicita di una falsità.
Il prete che violi il segreto confessionale incorre automaticamente nella scomunica ''latae sententiae'', che può essere tolta solo dal [[Papa]] (Codice di diritto canonico, 1388 §1). Presumibilmente ciò comporterebbe sia il divieto di celebrare ulteriormente il sacramento che la prescrizione di un lungo periodo di penitenza, ad esempio in un monastero.
Se il peccato consiste in un atto [[diritto penale|criminale]], il prete può imporre al penitente un'adeguata riparazione, come condizione indispensabile per l'assoluzione, e anche suggerirgli di consegnarsi alle autorità civili. Il prete, però, non può fare altro e soprattutto non può informare lui stesso le autorità neppure in modo indiretto.
Ci sono alcuni casi in cui una parte della confessione può essere rivelata ad altri, ma ''sempre'' col permesso del penitente e ''sempre'' senza rivelarne l'identità. Ciò avviene, ad esempio, per alcuni peccati, che non possono essere perdonati senza l'autorizzazione del [[vescovo]] o del [[Papa]]. In tali casi il confessore chiede al penitente l'autorizzazione a scrivere una petizione al vescovo o alla [[Penitenzieria Apostolica]] (un cardinale delegato dal papa per questi problemi), utilizzando pseudonimi e comunicando solo i dettagli indispensabili. La richiesta viene sigillata e inoltrata alla Penitenzieria tramite il [[Nunzio apostolico]] (l'ambasciatore del Papa in quel paese) e perciò la trasmissione si avvale della protezione assicurata alla [[corrispondenza diplomatica]].
Esistono tuttavia esempi storici del fatto che la violazione del segreto confessionale sia stata sistematicamente adottata dalle stesse alte gerarchie del clero cattolico come efficace modalità per la lotta nei confronti dell'[[eresia]]. Durante la durissima lotta ingaggiata dall'[[Inquisizione]] romana nei confronti dei libri considerati eretici, [[papa Paolo IV]] accolse il consiglio del Grande Inquisitore spagnolo Fernando de Valdés che, con un memoriale del 9 settembre [[1558]], chiedeva al pontefice che tutti i confessori, frati o preti secolari, fossero arruolati a forza agli ordini dell'Inquisizione per combattere la circolazione di stampa eretica. Con una [[Bolla pontificia|bolla]] del 5 gennaio [[1559]] Paolo IV affrontò la questione accogliendo in pieno la richiesta e ricorrendo a uno degli strumenti più potenti che la struttura ecclesiastica possedesse: l'esercito dei confessori<ref>A. Prosperi, ''Tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, missionari'', Einaudi, Torino, p. 230</ref>. Tutto il sistema della confessione fu messo al servizio della lotta contro i libri: ogni confessore doveva far dire ai penitenti non solo se avevano libri proibiti e se ne avevano letti, ma anche se sapevano di altre persone che ne avessero letti, e nel caso che emergesse qualcosa da quell'interrogatorio, il confessore doveva rinviare il penitente al [[Sant'Uffizio]]. Se non l'avesse fatto sarebbe incorso egli stesso nella pena di [[scomunica]] maggiore, riservata solo al papa e all'inquisitore generale. Il contenuto del documento papale fu comunicato non solo ai commissari dell'Inquisizione ma anche e soprattutto ai confessori, per il tramite dei generali degli Ordini<ref>A. Prosperi, ''Tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, missionari'', Einaudi, Torino, pp. 230-231</ref>. Il confessore era diventato il “braccio spirituale” dell'inquisitore e raccontargli i propri fatti esponeva se stessi e gli altri a conseguenze penali imprevedibili<ref>A. Prosperi, ''Tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, missionari'', Einaudi, Torino, p. 244</ref>. Ma anche durante il [[Medioevo]] si erano escogitati dei meccanismi per rendere possibile una raccolta sistematica di informazioni sulla diffusione dell'eresia da parte dei confessori e un successivo riversamento di quelle informazioni all'Inquisizione. Secondo il [[concilio]] di [[Tarragona]] del [[1242]], il confessore doveva “''inquirere de facto haeresis''” e mettere per iscritto quel che gli veniva confessato, e poi riferire ai superiori con il consenso del penitente, se il consenso mancava doveva chiedere istruzioni<ref>A. Prosperi, ''Tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, missionari'', Einaudi, Torino, p. 242</ref>.
==Riconoscimento nel diritto civile==
La [[normazione|legislazione]] di molti Paesi protegge il segreto confessionale. Nei paesi di lingua anglosassone è chiamato ''priest-penitent privilege''.
== Note ==
<references/>
==Voci correlate==
*[[Penitenza (sacramento)]]
*[[Giovanni Nepomuceno]], il primo [[martire]] del segreto confessionale.
{{Portale|Cattolicesimo}}
[[Categoria:Diritto canonico]]
[[Categoria:Liturgia cattolica]]
[[de:Beichtgeheimnis]]
[[en:Seal of the Confessional and the Catholic Church]]
[[eo:Konfesa sekreto]]
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