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{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto fallimentare}}

==Il fallimento==
Il fallimento  è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della ‘’par condicio’’, fatte salve le cause legittime di prelazione.

(contracted; show full)

L'attitudine ad affrontare il rischio è un elemento specifico dell'attività imprenditoriale: l'imprenditore (perlomeno nella piccola impresa) deve spesso mettere in gioco la propria sicurezza economica e finanziaria pur di mettere in pratica la propria idea, profondendo nella realizzazione del progetto imprenditoriale gran parte delle proprie risorse economiche e temporali.

===Presupposto oggettivo: Insolvenza===
Presupposto oggettivo del fallimento è lo [[Stato 
Dd'insolvenza|stato d'insolvenza]], ossia l'impossibilità dell'imprenditore ad essere puntuale nel soddisfacimento delle obbligazioni. Lo stato d'insolvenza si presenta talvolta con alcuni sintomi, come l'inadempienza, ma si può essere inadempienti senza essere insolventi (il caso dell'imprenditore che si rifiuta di pagare le merci ritenute difettose) e viceversa (quando l'inadempimento è evitato con mezzi anomali, es.il prestito ad usura).
Altri sintomi sono la chiusura dei locali, la fuga dell'imprenditore.
Scopo tradizionale di tale procedura sono i creditori più furbi, o quelli che per prima scoprono l'esistenza di tale situazione ne trarrebbero vantaggio, verrebbe pertanto meno la par conditio creditorum.

[[Categoria:Diritto fallimentare|Presupposti]]