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L'associazione è un ente senza finalità di lucro[senza fonte] costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.

Le associazioni nell'ordinamento italiano  

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L'associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale. Il comitato, anch'esso a base personale, si distingue dall'associazione per il fatto di essere costituito per un unico scopo limitato nel tempo, mentre la fondazione è caratterizzata esclusivamente dall'elemento patrimoniale. Con il contratto associativo (l'atto costitutivo), due o più soggetti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non economico. La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

L'associazione è la «formazione sociale» più ampia ma non è la sola formazione sociale presente nel nostro ordinamento. Essa si distingue:
*dalla «riunione» (art. 17 Cost., in cui manca il concetto di stabilità e manca un'organizzazione stabile che indirizzi l'attività delle persone associate),
dalla «famiglia» (definita dall'art. 29 Cost. come società naturale, che pure è un nucleo sociale ma formato da persone unite da vincolo di sangue, e perciò non tutelato autonomamente, bensì attraverso determinati diritti dei componenti del nucleo stesso anche nell'ipotesi del perseguimento di fini superindividuali familiari),
dalle «rappresentanze organiche di popolo» (art. 56-57 Cost., che sono espressione della sovranità popolare e non sono formazioni sociali che operano all'interno della comunità, ma sono organi istituzionali).
*dalla «comunione» (art. 1100 c.c. che non concepisce la comunione quale gruppo di persone dinamicamente teso al raggiungimento di determinati fini superindividuali di qualsiasi natura, ma piuttosto quale istituto tendente alla statica conservazione del godimento dei beni tra più persone, il che rievoca la nozione romanistica di proprietà plurima integrale).

Il fenomeno della spontanea organizzazione di più persone in gruppi o collettività per il raggiungimento di uno scopo comune è un fenomeno antico, quasi primordiale, ed ha conosciuto uno sviluppo sempre crescente.

Ciò nonostante, nell'attuale ordinamento non vi è una norma definitoria che descriva la nozione di associazione o di persona giuridica: il vigente sistema deriva la sua indifferenza in parte dall'ordinamento francese del secolo XIX, dove i raggruppamenti sociali erano addirittura osteggiati e si affermava la supremazia dell'individuo singolo come titolare di situazioni giuridiche soggettive (al contrario del sistema tedesco, dove erano disciplinate le persone giuridiche riconosciute e anche quelle non riconosciute).

Solo da pochi decenni si sta rivalutando il ruolo sociale del fenomeno associativo; in particolare, è stata data soluzione al problema della titolarità del patrimonio delle fondazioni non riconosciute, quello del riconoscimento dei partiti politici e delle associazioni sindacali, nonché quello degli acquisti immobiliari dei comitati.

Gli elementi strutturali dell'associazione  

Sono elementi generali, comuni ad ogni tipo di associazione:
elemento soggettivo, costituito da una collettività di persone fisiche che si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di un determinato fine. Viene in rilievo il rapporto giuridico che stringe i vari individui tra loro e l'interesse comune che li spinge ad unirsi. Poiché l'art. 18 Cost. riferisce il diritto di associarsi soltanto ai «cittadini», una parte assolutamente minoritaria e risalente della dottrina ha ritenuto che la norma contenesse una limitazione, ravvisando l'inconfigurabilità delle cd. «associazioni di associazioni» (numerosi esempi sono da ricercarsi in campo sindacale) e l'impossibilità di associarsi per gli stranieri e per gli apolidi. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono, in virtù del principio di uguaglianza, che le associazioni di associazioni (cd. associazioni di secondo grado) siano ammissibili e siano tutelate dall'art. 18 al pari di qualsiasi collettività formata da persone fisiche, e ciò anche al di fuori del campo sindacale, e che siano fuori dalla tutela costituzionale solo le associazioni straniere composte esclusivamente o prevalentemente da stranieri (mentre sarebbe possibile per lo straniero aderire ad associazioni nazionali).

*elemento teleologico, dato dall'esistenza dello scopo comune (non lucrativo, cooperativo od altro per cui è prevista dalla legge una forma diversa) cui tendono le attività di tutti i partecipanti. È questo l'elemento fondamentale dell'associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il legame che unisce le varie attività dei singoli, e la causa dell'estinzione (nel momento del suo raggiungimento) della associazione.
*elemento oggettivo, dato dal contributo (in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc.) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello scopo comune. Un patrimonio è necessario solo per l'associazone riconosciuta.
*elemento materiale, rappresentato dall'organizzazione (fissata dagli accordi degli associati), cioè dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione dei compiti tra i soggetti associati.
*elemento volontaristico, dato dalla libertà di costituire un'associazione e di aderirvi, e dalla libertà di agire nell'àmbito dell'ordinamento per il raggiungimento dei propri scopi.
L'atto costitutivo dell'associazione [modifica]
Il Codice civile del 1942 parla delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, dettando un'unica norma espressa: l'art. 14 cod. civ. che impone la formalità solenne dell'atto pubblico (ad es. registrata tramite notaio o pubblico ufficiale) per entrambe le figure, poiché senza l'atto pubblico l'ente non può chiedere il riconoscimento .

Nessuna forma è invece prevista per l'atto costitutivo di una associazione non riconosciuta. 
L'atto costitutivo dell'associazione è un atto negoziale, o meglio un contratto di natura associativa, che nasce dalla volontà di più soggetti virtualmente in conflitto tra loro, e le cui prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (trattasi comunque di prestazioni corrispettive).

Non è esclusa la formazione progressiva del contratto associativo, che si ha quando alcuni soggetti promotori preparano il programma della futura associazione, al quale aderiscono altri interessati (anche con scrittura privata). Dopo la deliberazione dello statuto da parte dell'assemblea, si redige l'atto costitutivo in forma solenne (se l'associazione intende chiedere il riconoscimento).

Lo statuto contiene le regole relative alla vita ed al funzionamento dell'ente (art. 16 c.c.): può anche mancare, quando tali regole sono inserite nel contratto costitutivo (del quale ha la medesima natura giuridica negoziale), sebbene nella pratica si tenda a distinguere gli elementi essenziali (denominazione, scopo, patrimonio, sede, diritti ed obblighi dei soci e criteri di erogazione delle rendite) dagli elementi facoltativi (norme relative all'estinzione dell'ente, alla sua trasformazione, alla devoluzione del patrimonio, ecc.).

==Scopi delle associazioni==
Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc. In generale, si parla di associazione definendo un organismo unitario, formato da almeno 2 o più soggetti, che viene considerato dall'ordinamento soggetto di diritto, dotato di propria capacità e distinto dagli stessi individui che lo compongono. In particolare, i circoli culturali tendono alla diffusione della cultura, delle scienze o delle arti, della religione nei suoi vari aspetti, dell'educazione, o di elementi specifici di queste od altre discipline.

L'autonomia patrimoniale dell'associazione  

L'elemento caratterizzante e più rilevante (sotto il profilo socio-economico) dell'associazione è dato dall'autonomia patrimoniale perfetta per quelle riconosciute ed imperfetta per quelle non riconosciute.
Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dei componenti è separato da quello dell'ente e che delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e non quello degli associati. Inoltre i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente. L'autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali.
Autonomia patrimoniale imperfetta significa che alcune figure associative prevedono una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell'associazione. L'autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui rispondono oltre al patrimonio dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) ed alle società di persone (in cui rispondono tutti o alcuni dei soci)

Forma giuridica  

La Costituzione italiana, all'articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in organismi collettivi dalle svariate finalità. "...i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge".
L'ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali categorie nei quali ricondurre le associazioni:
associazioni riconosciute come persone giuridiche
associazioni non riconosciute come persone giuridiche
Associazioni non riconosciute [modifica]
In questa categoria rientrano la maggior parte delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento. Si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità giuridica, le cui responsabilità in sede civile, amministrativa, penale ed economico-finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, anche se non iscritti ad essa. L'associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e con gestione di notevoli mezzi finanziari: ad oggi due tra le formazioni sociali più importanti, ossia i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute.
Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune. Gli articoli di riferimento del Codice civile sono il 36, 37, 38 CC nonché le indicazioni previste dalla L.266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 che introduce la categoria di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). Per ovviare all'esiguità dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce agli "accordi degli associati" la definizione dell'ordinamento interno.
La responsabilità sussidiaria [modifica]
L'art. 6 comma 2 L. 383/2000 ha stabilito il principio che per le obbligazioni delle associazioni di promozione sociale risponde innanzitutto l'associazione stessa con il suo patrimonio e solo in via sussidiaria il presidente o coloro che hanno agito in nome dell'associazione. Viene, perciò, modificata la regola valida per le altre associazioni di una responsabilità solidale senza il Beneficium excussionis

Associazioni riconosciute  

Sono quelle associazioni con personalità giuridica, vale a dire quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L'acquisizione della personalità giuridica implica l'acquisizione della piena autonomia dell'organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei. Le associazioni riconosciute, assieme alle società dotate di personalità giuridica, rientrano tra le corporazioni, una della due categorie in cui si classificano tradizionalmente le persone giuridiche nei sistemi di civil law, essendo l'altra quella delle fondazioni.
La domanda di riconoscimento dev'essere presentata all'autorità competente (definite dal DPR 10 febbraio 2000, n.361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"). Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, modificando la normativa vigente del codice civile, ha stabilito che l'acquisto della personalità giuridica consegua di diritto all'Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto sotto la sorveglianza del Prefetto. L'iscrizione, in tal modo, assume valenza di pubblicità costitutiva. La persona giuridica, dunque, può oggi dirsi costituita non più a seguito del riconoscimento, ma soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, purché siano osservate: le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, la possibilità e liceità dello scopo perseguito e l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.

FONDAZIONE

La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo. È creata dalla persona fisica o giuridica (fondatore) che destina il patrimonio allo scopo; i fondatori possono essere più d<nowiki>'</nowiki>uno. Può anche essere costituita attraverso una disposizione testamentaria: in tal caso sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come patrimonio un suo lascito.

Esistono due tipi di fondazione:
*la fondazione operativa (operating foundation) che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione;
*la fondazione di erogazione (grantmaking foundation) che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.

Un esempio a tutti noto di fondazione è quella creata dal chimico svedese Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, che ogni anno insignisce del premio omonimo personaggi che si sono distinti nel campo delle arti, delle scienze e per il bene dell'umanità.
Alcuni autori usano il termine istituzione per ricomprendere le fondazioni in senso proprio, di diritto privato, e gli altri enti privati (ad esempio, secondo parte della dottrina, il comitato nel diritto italiano) e pubblici costituiti da un patrimonio preordinato ad uno scopo.
Disciplina giuridica nel diritto comparato [modifica]

Negli ordinamenti di civil law la fondazione è uno specifico tipo di persona giuridica di diritto privato; peraltro, in alcuni ordinamenti (come Francia, Germania e, secondo alcuni autori, Italia) è consentita anche la costituzione di fondazioni prive di personalità giuridica: è la cosiddetta fondazione fiduciaria, dove un soggetto trasferisce ad un altro la proprietà di determinati beni, imprimendo sugli stessi un vincolo di destinazione di natura reale, gravante in perpetuo su tutti i successivi proprietari, che ne limita le facoltà di godimento e di disposizione. Il diritto privato degli ordinamenti di common law, invece, non conosce la fondazione come tipo distinto di persona giuridica, sicché le organizzazioni con finalità filantropiche (charities, sing. charity) seppur spesso denominate fondazioni (foundations) hanno la natura giuridica di trust, corporazioni o, anche, associazioni non riconosciute.

In vari ordinamenti (ad esempio, Francia, Italia, Spagna e Portogallo) la fondazione può essere costituita solo per scopi di pubblica utilità[senza fonte] (come quelli culturali, educativi, religiosi, sociali o scientifici); invece, in altri ordinamenti (ad esempio, Germania e Paesi Bassi) è consentita la costituzione di fondazioni per qualsiasi scopo lecito, compresi quelli di utilità privata (quali l<nowiki>'</nowiki>educazione dei figli del fondatore o l<nowiki>'</nowiki>erogazione di rendite ai membri di una famiglia), sebbene possa essere prevista una disciplina differenziata per le fondazioni di pubblica utilità (come in Austria).

In tutti gli ordinamenti la fondazione si caratterizza per l'assenza di finalità lucrative, il che la fa rientrare tra le organizzazioni non a scopo di lucro (o no profit); esistono, peraltro, ordinamenti che consentono la costituzione di persone giuridiche assimilabili ad una fondazione aventi scopo di lucro, come l'Anstalt nel Liechtenstein. L'assenza di finalità lucrative implica il divieto di distribuire gli avanzi di gestione (cosiddetto non-distribution constraint) ma non il divieto di conseguirli: se ci sono, devono essere reinvestiti all'interno della fondazione. D'altra parte, nella maggioranza degli ordinamenti è consentita alle fondazioni la vendita sul mercato di beni e servizi e, quindi, la gestione di un'impresa (fondazione d'impresa); mentre in Germania e Svezia non esistono particolari restrizioni a tali attività commerciali, altri ordinamenti impongono limiti più o meno stretti: per lo più quello del collegamento con gli scopi della fondazione o della strumentalità agli stessi.

Disciplina giuridica in Italia  

In Italia la disciplina giuridica delle fondazioni è contenuta principalmente nel Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile che, peraltro, le tratta unitamente alle associazioni.
Costituzione [modifica]
La fondazione può essere costituita con atto pubblico o con testamento. Riguardo a quest'ultimo, nel silenzio della legge, si ritiene sufficiente il testamento olografo.
Nell'atto costitutivo della fondazione, sia esso atto pubblico o testamento, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza individuano due atti giuridici distinti, sebbene generalmente uniti nello stesso documento e funzionalmente collegati (sicché la nullità dell'uno si riverbera sull'altro):
*il negozio di fondazione, negozio giuridico non patrimoniale unilaterale (anche in presenza di più fondatori) con il quale il fondatore manifesta la volontà che venga ad esistenza l'ente;
l'atto di dotazione, negozio giuridico patrimoniale unilaterale con il quale il fondatore attribuisce a tale ente il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo; nel caso di costituzione con testamento, è un'istituzione di erede o legato.

All'atto costitutivo è normalmente allegato lo statuto della fondazione. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione della fondazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio nonché quelle relative alla sua trasformazione.

Anziché stabilire nel testamento tutti i suddetti elementi, il fondatore di solito si limita ad indicare lo scopo della fondazione, i beni ad essa destinati e, spesso, la sua denominazione, demandando ad un erede o legatario, a carico del quale pone un onere, oppure ad un esecutore testamentario l'effettiva costituzione dell'ente. In questo caso non sarà il testamento a fungere da atto costitutivo, ma il successivo atto dell'erede, legatario o esecutore testamentario.
L'atto costitutivo può essere revocato dal fondatore prima che sia intervenuto il riconoscimento, salvo che il fondatore abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Scopo 
Come si è visto, lo scopo della fondazione deve risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto. Nulla dice il codice civile al riguardo, ma tale silenzio non è interpretato dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza nel senso di lasciare la più ampia libertà al fondatore. Si argomenta, infatti, che i vincoli di destinazione cui viene sottoposto il patrimonio della fondazione si pongono in contrasto con i principi di libera circolazione dei beni e di libero sfruttamento delle risorse economiche, che pervadono l'ordinamento giuridico italiano. Ne segue che tali vincoli possono trovare giustificazione solo se il patrimonio è destinato ad uno scopo di pubblica utilità, con esclusione, quindi, degli scopi di utilità privata.

Tale limitazione colpisce, in particolare, le fondazioni di famiglia, figura che, peraltro, lo stesso codice civile contempla all'art. 28 dove parla di fondazioni "a vantaggio di una o più famiglie determinate". Si ritiene che, anche a fronte di questa espressa citazione, le fondazioni di famiglia siano ammissibili nell'ordinamento italiano, a condizione che perseguano comunque scopi di pubblica utilità. Sicché, si ritiene ammissibile una fondazione a beneficio dei soli membri di una determinata famiglia che si trovino in particolari condizioni soggettive di bisogno, meritevolezza (ad esempio, per gli studi compiuti) o simili, non, invece, una fondazione che abbia come beneficiari tutti i membri di una famiglia in quanto tali.
Dottrina e giurisprudenza, pur nel silenzio del legislatore, non hanno dubbi nel ritenere vietata alle fondazioni la distribuzione di utili.[senza fonte] Infatti, dall'art. 2247 del codice civile, secondo il quale le società sono contraddistinte dallo scopo di "distribuire gli utili", deducono a contrariis che le persone giuridiche private diverse dalle società - associazioni e, appunto, fondazioni - sono, invece, contraddistinte dal divieto di distribuirli.

La giurisprudenza ritiene che i beneficiari dell'attività della fondazione, se identificabii oggettivamente, abbiano un vero e proprio diritto di credito verso l'ente, assimilando la loro posizione a quella derivante da una promessa al pubblico.

Riconoscimento  

Nell'ordinamento italiano la fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con il riconoscimento; in mancanza non dispone di alcuna autonomia patrimoniale, nemmeno imperfetta, a differenza dell'associazione non riconosciuta. Tuttavia, una parte della dottrina vede una fondazione non riconosciuta, dotata di una limitata autonomia patrimoniale, nel comitato.
Il riconoscimento è un provvedimento amministrativo adottato, in esito al procedimento disciplinato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361:
dal dirigente dell'ufficio competente secondo l'organizzazione interna di ciascuna regione o provincia autonoma, per le fondazioni che operano esclusivamente nelle materie rientranti nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma (art. 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
dal prefetto della provincia in cui è stabilita la sede della fondazione, negli altri casi.

L'ufficio regionale competente o la prefettura-ufficio territoriale del governo verificano che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione della fondazione, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla sua realizzazione. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento provvedono al riconoscimento e all'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche da loro tenuto. Entro lo stesso termine, qualora ravvisino ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne danno motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, non viene comunicato ai richiedenti il motivato diniego o non avviene l'iscrizione, questa si intende negata.
Con le stesso procedimento si procede all'approvazione delle modifiche statutarie e alla loro iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In questo sono altresì iscritti: il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, la deliberazione di scioglimento e i provvedimenti che lo ordinano o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e gli altri fatti e atti indicati dalla legge o dal regolamento.

Amministrazione  

La disciplina in materia di amministrazione e organi delle fondazioni, contenuta nel codice civile, è estremamente laconica. Il codice, infatti, si limita a stabilire che gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato, esentando, però, da responsabilità quelli che non hanno partecipato all'atto causativo del danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza che l<nowiki>'</nowiki>atto si stava per compiere, non abbiano fatto constare il loro dissenso.

Unico organo necessario della fondazione è, dunque, l'organo di amministrazione; mancando l'assemblea, prevista invece per le associazioni, si possano concentrare in esso tutti i poteri. Il codice nulla dice circa la sua composizione: potrebbe, quindi, essere anche un organo monocratico, sebbene normalmente sia collegiale (variamente denominato: frequentemente consiglio di amministrazione ma negli statuti si trova anche consiglio dei garanti, consiglio direttivo, consiglio di fondazione ecc.). Lo statuto può stabilire liberamente le modalità di nomina degli amministratori e la loro durata in carica, che può anche essere vitalizia. Spesso il fondatore, se vivente, si riserva il potere di nominare una parte degli amministratori o la presidenza dell'organo amministrativo; va osservato che, se ciò non avviene, il fondatore non è di per sé organo della fondazione. La nomina degli amministratori, oltre che al fondatore, può essere attribuita a soggetti terzi o allo stesso organo di amministrazione per cooptazione.

Di solito la rappresentanza dell'ente verso l'esterno è attribuita al presidente dell'organo di amministrazione; in ogni caso le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro delle persone giuridiche, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che ne erano a conoscenza. Sempre al presidente, che può essere affiancato da uno o più vicepresidenti, è solitamente attribuito il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, avvalendosi del personale posto alle sue dipendenze. Nella fondazioni più grandi la direzione delle attività dell'ente può essere affidata ad un direttore generale o segretario generale, posto alle dipendenze del presidente, che può anche avere poteri di rappresentanza.
Stante la libertà concessa allo statuto in materia di organizzazione, lo stesso può prevedere una pluralità di organi in luogo di un solo organo di amministrazione, adottando, ad esempio, un sistema dualistico di amministrazione, simile a quello delle società per azioni. Può inoltre affiancare all'organo di amministrazione altri organi, come quello di controllo (di solito denominato collegio dei revisori dei conti, ma in certi statuti è invece previsto un revisore dei conti monocratico) con un ruolo simile al collegio sindacale delle società per azioni, oppure un organo consultivo di esperti nel campo di attività della fondazione (collegio o comitato o consiglio scientifico, culturale ecc.).
Vigilanza [modifica]
La fondazione, a differenza dell'associazione, non dispone di un organo come l'assemblea in grado di controllare l'operato degli amministratori e, se del caso, sostituirli o, addirittura, deliberare un'azione di responsabilità nei loro confronti. Lo stesso organo di controllo, oltre a non essere obbligatorio, risulta meno efficace dell'omologo organo di un'associazione o società, in mancanza di un'assemblea alla quale riferire le anomalie riscontrate. Queste considerazioni hanno indotto il legislatore ad affidare la vigilanza sulle fondazioni all'autorità amministrativa ("autorità governativa" nel linguaggio del codice civile).
L'autorità di vigilanza è la stessa che ha riconosciuto la fondazione, quindi il dirigente dell'ufficio regionale (o della provincia autonoma) competente o il prefetto. Essa:
*esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della fondazione;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
*annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le loro deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; l'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione;
può sciogliere l'organo di amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;
*autorizza le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità, esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori;
può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o addirittura l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà dei fondatori. Questo potere è finalizzato ad accrescere l'efficacia e l'efficienza dellì'operato delle fondazioni, evitando duplicazioni e sprechi.
Estinzione, liquidazione e trasformazione [modifica]
La fondazione si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto oppure quando il suo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

L'autorità che ha riconosciuto la fondazione - prefetto oppure dirigente della regione o provincia autonoma - accerta, su istanza di qualsiasi interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale territorialmente competente.

A seguito di tale accertamento la fondazione non cessa di esistere ma si apre la fase di liquidazione, durante la quale si procede alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti residui dell'ente. Alla liquidazione provvedono uno o più liquidatori, nominati secondo quanto stabilito dallo statuto o dall'atto costitutivo oppure, in mancanza di siffatte previsioni, dal presidente del tribunale, che in ogni caso vigila sul loro operato. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni dopo che gli è stato comunicato l'atto di accertamento della causa d'estinzione; in caso contrario, sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte.
I beni della fondazione che restano al termine della liquidazione sono trasferiti ad altri soggetti, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto: è la cosiddetta devoluzione, una successione a titolo particolare. Se l'atto costitutivo o lo statuto nulla dispongono, i beni sono devoluti ad altri enti che hanno fini analoghi, individuati dall'autorità che ha riconosciuto la fondazione. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Chiusa la fase di liquidazione, il presidente del tribunale ne dà comunicazione all'autorità che ha riconosciuto la fondazione, la quale provvede alla cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche, ponendo così fine alla sua esistenza.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità oppure il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità che ha riconosciuto la fondazione, anziché accertare la causa di estinzione, può disporne la trasformazione, che comporta il mutamento dello scopo, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non può essere disposta quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati dall'atto costitutivo o dallo statuto come causa di estinzione. Non è inoltre consentita per le fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate, norma questa che dimostra un certo disfavore nel legislatore verso le fondazioni di famiglia.

Fondazioni di partecipazione [modifica]
La fondazione di partecipazione è una forma atipica di ente privato, non prevista dal legislatore ma sorta nella prassi e diffusasi all'inizio del XXI secolo, che unisce all'elemento patrimoniale, proprio della fondazione, l'elemento personale proprio dell'associazione. Si tratta di uno strumento oggi frequentemente utilizzato dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di privati.

In mancanza di una disciplina specifica, si applicano alle fondazioni di partecipazione tutte le norme relative alle fondazioni ordinarie.

L'elemento personale, che avvicina la fondazione di partecipazione all'associazione, è dato dalla presenza di una pluralità di soggetti (persone fisiche o giuridiche):
uno o più fondatori promotori, che hanno danno inizialmente vita alla fondazione, non diversamente dai fondatori di una fondazione ordinaria;
i partecipanti fondatori (o nuovi fondatori), che possono entrare nella fondazione in un momento successivo, in virtù di una previsione statutaria, versando un contributo pluriennale anche non finanziario (ossia in beni e servizi);
i partecipanti (o aderenti) che, condividendo le finalità della fondazione, sostengono la sua attività mediante versamenti una tantum o periodici in denaro oppure mediante contribuzioni non finanziarie (in questo secondo caso alcuni parlano di sostenitori).
La presenza di tali soggetti comporta una diversa strutturazione degli organi rispetto alle fondazioni ordinarie. Infatti, solitamente in una fondazione di partecipazione si trovano:
un organo (denominato di solito consiglio generale o d'indirizzo) che riunisce sia i fondatori (promotori e nuovi) sia gli aderenti, per lo più con un peso maggioritario dei primi, avente attribuzioni simili a quelle dell'assemblea di un'associazione (modifiche dello statuto, scelte programmatiche, ammissione di nuovi fondatori e aderenti, nomina degli altri organi, approvazione dei bilanci, scioglimento della fondazione ecc.); lo statuto spesso prevede la deliberazione a maggioranza qualificata (ad esempio, dei 2/3) e può attribuire un diverso peso ai voti dei membri;
un organo di amministrazione (di solito denominato consiglio di amministrazione o di gestione), nominato dal precedente, a vantaggio del quale perde parte delle ampie attribuzioni spettanti all'omologo organo delle fondazione ordinarie (alcuni statuti, però, gli riservano attribuzioni come l'ammissione dei nuovi fondatori e aderenti, l'approvazione dei bilanci o le modifiche statutarie);
un organo (solitamente denominato assemblea di partecipazione o collegio dei partecipanti) privo di poteri gestionali ma con compiti consultivi e propositivi, che riunisce i soli aderenti; l'organo di controllo.

COMITATO

Il comitato è un ente, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo. Esempi sono i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.

Disciplina  

La disciplina dei comitati è contenuta negli articoli da 39 a 42 del Codice civile.
L'atto costitutivo, ossia l'accordo tra i componenti del comitato che dà vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.
I componenti del comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni così raccolti (oblazioni), che vanno a costituire il fondo del comitato, non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (oblatori) ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato possiede una sua autonomia patrimoniale seppur imperfetta. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Delle obbligazioni assunte verso terzi rispondono non solo il comitato, con il suo fondo, ma anche, personalmente e solidalmente, tutti suoi componenti. Se ottiene il riconoscimento, il comitato diventa una fondazione o, secondo altri, un'associazione riconosciuta, comunque una persona giuridica e, quindi, risponde delle obbligazione solo con il suo patrimonio. Nessuna responsabilità per le obbligazioni del comitato grava, invece, sugli oblatori che sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

I componenti del comitato compongono l'assemblea dello stesso, organo non citato dal codice civile al quale, tuttavia, si ritiene spettino tutte le decisioni necessarie alla vita dell'ente. L'assemblea affida l'incarico di gestire l'attività dell'ente agli organizzatori, non necessariamente scelti tra i promotori del comitato. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili, personalmente e solidalmente, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato; si discute, però, se tale responsabilità sussista nei confronti dell'ente o degli oblatori.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del suo presidente.

Natura giuridica  

I comitati non sono persone giuridiche (pur potendo essere riconosciuti come tali, se ne hanno i requisiti), però, grazie alla loro autonomia patrimoniale, sono considerati comunque soggetti di diritto da coloro che distinguono la soggettività dalla personalità giuridica.
È discusso in dottrina se i comitati siano riconducibili alle associazioni o alle fondazioni; alcuni autori vedono nel comitato una fondazione non riconosciuta. Secondo una tesi attualmente molto diffusa e condivisa anche dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. 23 giugno 1994, n. 6032) la natura del comitato sarebbe duplice: associativa nella fase iniziale di raccolta dei fondi, di fondazione nella fase successiva, in cui i fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunziato; l'eventuale riconoscimento sarebbe concesso alla fondazione promossa dal comitato, non al gruppo associato dei suoi componenti. Tra coloro che, invece, vedono nel comitato un'associazione non riconosciuta, alcuni ritengono che con il riconoscimento esso divenga una normale associazione riconosciuta, mentre per altri diverrebbe una persona giuridica sui generis, il comitato riconosciuto, alla quale continuano ad applicarsi le norme sulla responsabilità degli organizzatori e sulla devoluzione dei beni, proprie dei comitati.
Diritto comparato [modifica]

Mentre l'ordinamento italiano disciplina il comitato come soggetto giuridico, seppur non personificato, altri ordinamenti seguono una diversa strada, prevedendo un regime speciale per il denaro e i beni raccolti (così è per il collecting trust dei paesi di common law o il Sammelvermögen tedesco).

[[Categoria:Diritto privato]]