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{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto commerciale}}

La sentenza dichiarativa di fallimento apre la procedura fallimentare. Prima di pronunciarla, il
Tribunale, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi), può
esperire delle indagini preliminari, nell’ambito delle quali ha l’obbligo di ascoltare in camera di
consiglio il debitore. Ciò perché non si può limitare il diritto alla difesa di quest’ultimo.
(contracted; show full)* La nomina del giudice delegato e del curatore
* L’ordine al fallito di depositare entro 24 ore i libri contabili ed il Bilancio
* L’ordine per la cattura del fallito, qualora egli si sia macchiato di reati fallimentari
* L’assegnazione ai creditori di un termine massimo di 30 gg. per l’insinuazione nel passivo
* L’indicazione del giorno per l’adunanza dei creditori (entro 20 gg. dal termine indicato al punto

== Argomenti Collegati ==
* [[Stato 
Dd'insolvenza|'''Lezione 1.''' Stato Dd'insolvenza]]
* [[Dichiarazione di Fallimento| '''Lezione 2.''' Dichiarazione di Fallimento]]
* [[Effetti del Fallimento| '''Lezione 4.''' Effetti del fallimento]]
* [[Chiusura del fallimento e riabilitazione del fallito|'''Lezione 5.''' Chiusura del fallimento e riabilitazione del fallito]]
* [[Azione Revocatoria| ''' Lezione 6. ''' Azione Revocatoria]]
* [[Procedure concorsuali volontarie| '''Lezione 7.''' Le procedure concorsuali volontarie]]

=== Per approfondimenti ===
* [[Materia:Diritto fallimentare]]


[[categoria:Diritto commerciale|Fallimento]]