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{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto commerciale}}

Essa viene dichiarata con decreto motivato del Tribunale. I fatti che danno luogo alla chiusura
del fallimento sono:
* La liquidazione dell’attivo
* L’<nowiki>'</nowiki>attivo
* L<nowiki>'</nowiki>avvenuta estinzione di tutti i debiti
* La mancata presentazione di domande da parte dei creditori
* L’insufficienza dell’<nowiki>'</nowiki>insufficienza dell<nowiki>'</nowiki>attivo

Il fallito ha la possibilità di proporre ai creditori un concordato con il quale propone di pagare
integralmente i creditori privilegiati e una percentuale di quelli chirografari. Se la
maggioranza dei creditori accetta la proposta il Tribunale procede alla omologazione del
concordato.

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio ma non quelli relativi alle
capacità personali che vengono eliminate solo con la sentenza di riabilitazione civile che il
Tribunale, su domanda del fallito, può pronunciare quando il fallito:
* Abbia soddisfatto tutti i creditori ammessi al fallimento
* Abbia mantenuto gli impegni presi con il concordato
* Abbia dato prova di buona condotta per un periodo di almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.

== Argomenti Collegati ==
* [[Stato d'insolvenza|'''Lezione 1.''' Stato d'insolvenza]]
* [[Dichiarazione di fallimento|  '''Lezione 2.''' Dichiarazione di fallimento]]
* [[Sentenza dichiarativa di fallimento|  '''Lezione 3.''' Sentenza dichiarativa di fallimento]]
* [[Effetti del fallimento|  '''Lezione 4.''' Effetti del fallimento]]
* [[Azione revocatoria|  ''' Lezione 6. ''' Azione revocatoria]]
* [[Procedure concorsuali volontarie|  '''Lezione 7.''' Le procedure concorsuali volontarie]]

=== Per approfondimenti ===
* [[Materia:Diritto fallimentare]]





[[cCategoria:Diritto commerciale|Fallimento]]