Revision 121322 of "Le Nuove Norme sulla Maternità e sulla conciliazione tra cura, vita e lavoro" on itwikiversity{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto del lavoro|avanzamento=100%}}
Con il Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183) e il successivo decreto attuativo (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80) il Governo Renzi ha posto in essere un riforma del congendo parentale e di paternità e ha imposto il divieto di lavoro notturno per genitori adottivi e affidatari.
'''La riforma però è in vigore per il solo 2015 avento il decreto sancito che per il 2016 torneranno in vigore le norme previgenti, salvo un successivo intervento finanziario a copertura dei costi previsto, al momento, nell<nowiki>'</nowiki>art. 42'''.
Nella seguente lezione si analizzeranno le novità più importanti contenute nel decreto in esame.
== Congedi parentali ==
Tra le novità più rillevanti introdotte dal decreto vi sono sicuramente quelle sui congedi parentali.
Di seguito una elencazione delle più importanti:
* Elevato ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni come previsto precedentemente) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale (ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto si modifica l<nowiki>'</nowiki>art. 32 del d. lgs. 151/2001).
* Elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione e spostata fino all<nowiki>'</nowiki>ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell<nowiki>'</nowiki>indennità in caso di redditività individuale minima (ai sensi dell'art. 9 che ha modificato l'art. 34 del d. lgs. 151/2001).
* Confermata la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva (anche di livello aziendale), ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell<nowiki>'</nowiki>orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ai sensi dell'l<nowiki>'</nowiki>art. 7, comma 1, lettera b)).
* Ridotti a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale, per la fruizione su base oraria il termine minimo di preavviso è fissato in 2 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c)).
* Esteso ai primi 12 anni di vita del bambino (dagli attuali 8 anni) il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 8 che ha modificato l'art. 33 del d. lgs. 151/2001).
* Estese, con riferimento all<nowiki>'</nowiki>ingresso del minore in famiglia in caso di adozione e di affidamento, le medesime tutele ai genitori adottivi o affidatari, ampliando ai primi 12 anni dall<nowiki>'</nowiki>ingresso del minore in famiglia (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale (qualunque sia l<nowiki>'</nowiki>età del minore, ma comunque fino al raggiungimento della maggiore età) ed estendendo il periodo massimo per fruire dell<nowiki>'</nowiki>indennità relativa entro i primi 6 anni dall<nowiki>'</nowiki>ingresso del minore in famiglia (anziché i primi 3 anni)(ai sensi dell'art. 10 che ha modificato l'art. 36 del d. lgs. 151/2001).
== Congedo di paternità ==
Delle importanti novità sono state introdotte anche per il congedo di paternità.
L<nowiki>'</nowiki>art. 5 ha infatti modificato l<nowiki>'</nowiki>art. 28 del d. lgs. 151/2001 estendendo il diritto al congedo di paternità alle ipotesi nelle quali la madre sia lavoratrice autonoma (con diritto all<nowiki>'</nowiki>indennità di cui all<nowiki>'</nowiki>art. 66 dello stesso d. lgs. 151/2001: coltivatrice diretta, mezzadra e colona, imprenditrice agricola a titolo principale, artigiana, esercente attività commerciale, pescatrice autonoma della piccola pesca marittima e delle acque interne).
E' dubbio, dato che il testo non lo dice chiaramente, se analoga estensione sia riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento in cui la madre lavoratrice autonoma non ha fatto richiesta dell'indennità di maternità (sarebbe estendibile ricordando la sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005).
L<nowiki>'</nowiki>art. 6, invece, ha modificato espressamente l<nowiki>'</nowiki>art. 31 del d. lgs. 151/2001 che disciplina il congedo di paternità in caso di adozione internazionale, confermando il diritto ad un congedo non retribuito e privo di indennità per il periodo di permanenza all<nowiki>'</nowiki>estero anche quando la madre non è lavoratrice.
== Divieto di lavoro notturno ==
Resterà in vigore anche oltre il 2015, invece, il nuovo divieto di lavoro notturno a tutela dei genitori adottivi e affidatari, introdotto dall<nowiki>'</nowiki>art. 11 che ha modificato l<nowiki>'</nowiki>art. 53 del d. lgs. 151/2001 estendendo, appunto, ai genitori adottivi o affidatari di un minore il diritto a non essere obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) nei primi 3 anni dall<nowiki>'</nowiki>ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il dodicesimo anno di età.
La parificazione è avvenuta anche in termini di effettività sostanziale, cioè sul piano sanzionatorio, perché in modo identico a quanto stabilito per i genitori biologici, anche nel caso dei genitori adottivi o affidataria, il Datore di Lavoro che obblighi i genitori adottivi o affidatari al lavoro notturno è punito con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro (art. 18-bis, comma 1, del d . lgs. 66/2003) a seguito delle modifiche operate dall<nowiki>'</nowiki>art. 22 agli artt. 11, comma 2, e 18-bis, comma 1, del d. lgs.. n. 66/2003.
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