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{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto fallimentare}}

==Il fallimento==
Il fallimento  è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della ‘’par condicio’’<nowiki>'</nowiki>par condicio<nowiki>'</nowiki><nowiki>'</nowiki>, fatte salve le cause legittime di prelazione.

Secondo il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, anche dopo la modifica apportata dal Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni, ed è un concetto essenzialmente svincolato dalla necessità di bilanci in passivo. Questo concetto  è attenuato dall'osservazione che non basta un singolo inadempimento, ma deve essere manifesto che la situazione è irreversibile.  

==Disposizioni generali==

===I soggetti===
Sono soggetti al fallimento, ai sensi dell'art.1 della Legge fallimentare (L. fall.), nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.<br />
Il medesimo articolo continua escludendo dalla definizione di piccolo imprenditore, gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che:
* hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a trecentomila euro;
* hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata  inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

Gli enti pubblici non sono soggetti al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa; non lo sono anche le imprese determinate dalla legge.

L'altro grande campo di esclusione dal fallimento è quello dell'imprenditore agricolo, non costituitosi come società di capitali.

===Presupposto soggettivo: Imprenditore===

Viene definito "imprenditore" (a norma dell'articolo 2082 del [[w:Codice Civile|Codice Civile]] - [[s:Codice_  Civile_-_ - Libro_  Quinto/Titolo_  II#Sezione_  I:_  Dell.27imprenditore|Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I]]) colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Il codice civile parla di "imprenditore" e non di impresa; l'impresa, sostiene la dottrina, è il frutto dell'attività che dall'imprenditore sortisce: una definizione mediata, dunque, come accade per il lavoro subordinato, di cui non esiste definizione giuridica esplicita mentre c'è quella di lavoratore subordinato.<br />
La definizione presente nel codice risente di un forte influsso dell'indirizzo economico, tra i diversi orientamenti esistenti al momento della redazione del codice. In merito alla definizione giuridica di imprenditore vanno sottolineati alcuni aspetti:

# può essere imprenditore sia una [persona fisica che una persona giuridica; anzi nel V libro si crea quel particolare status di ''tertium genus'': cioè le [[società di persone]], che non sono enti personificati, ma che sono trattati alla stregua delle persone fisiche;
# per attività economica si intende ogni attività volta ad utilizzare i fattori produttivi (capitali, lavoro e materie prime) per ottenere un prodotto (bene o servizio): fine dalla produzione;
# i beni e servizi che costituiscono il prodotto dell'impresa sono solo quelli che hanno un valore economico; i beni o servizi eventualmente prodotti dall'attività d'impresa privi di un valore di scambio non costituiscono "prodotto" in senso economico;
# la destinazione al mercato dei consumatori è fondamentale perché si possa parlare di attività imprenditoriale: chi coltiva il proprio terreno per consumarne i frutti o vi costruisce sopra per poi abitarvi non può essere considerato imprenditore dal momento che l'attività imprenditoriale deve essere volta a soddisfare i bisogni altrui: fine dello scambio;
# organizzazione: come contraltare al fatto che sull'imprenditore ricada il rischio d'impresa ovvero il rischio del risultato economico dell'attività intrapresa, l'imprenditore ha il potere di organizzare come meglio crede i fattori produttivi che concorrono all'impresa operando le scelte relative alla conduzione dell'impresa stessa: cosa produrre (o scambiare), come, dove, quando e con quali mezzi;
# professionalità, ovvero l'"abitualità" all'esercizio dell'impresa; il concetto non va però confuso con quello di "continuità" (imprenditore è anche chi esercita un'attività solo in un determinato periodo dell'anno, ad esempio un hotel aperto nei mesi invernali) né con quello di "esclusività" (o prevalenza) dell'attività esercitata dal momento che è imprenditore anche chi esercita tale attività come attività secondaria o delega ad altri la gestione dell'attività: la titolarità dell'impresa può dunque essere disgiunta dall'effettiva partecipazione alla gestione dell'azienda (in capo all'imprenditore rimane, in ogni caso, il rischio d'impresa);
# nella norma non si fa accenno allo scopo che l'imprenditore si prefigge con l'attività imprenditoriale: così, sebbene sia lo scopo "normalmente" perseguito nell'attività d'impresa, non è necessario il fine di lucro; un'impresa è infatti tale (con riguardo alla norma del Codice Civile) anche se gestita con il criterio dell'economicità (ottenimento dell'uguaglianza tra costi e ricavi) ed, al limite, anche quando si tratti di un'impresa "di erogazione" nella quale, cioè, non si badi al rapporto tra costi e ricavi (ad esempio una mensa per poveri).

L'attitudine ad affrontare il rischio è un elemento specifico dell'attività imprenditoriale: l'imprenditore (perlomeno nella piccola impresa) deve spesso mettere in gioco la propria sicurezza economica e finanziaria pur di mettere in pratica la propria idea, profondendo nella realizzazione del progetto imprenditoriale gran parte delle proprie risorse economiche e temporali.

===Presupposto oggettivo: Insolvenza===
Presupposto oggettivo del fallimento è lo [[Stato d'insolvenza|stato d'insolvenza]], ossia l'impossibilità dell'imprenditore ad essere puntuale nel soddisfacimento delle obbligazioni. Lo stato d'insolvenza si presenta talvolta con alcuni sintomi, come l'inadempienza, ma si può essere inadempienti senza essere insolventi (il caso dell'imprenditore che si rifiuta di pagare le merci ritenute difettose) e viceversa (quando l'inadempimento è evitato con mezzi anomali, es.il prestito ad usura).
Altri sintomi sono la chiusura dei locali, la fuga dell'imprenditore.
Scopo tradizionale di tale procedura sono i creditori più furbi, o quelli che per prima scoprono l'esistenza di tale situazione ne trarrebbero vantaggio, verrebbe pertanto meno la par conditio creditorum.

[[Categoria:Diritto fallimentare|Presupposti]]