Difference between revisions 130547 and 130551 on itwikiversity{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto privato}} {{importato}} I '''diritti reali di godimento''' sono [[w:diritto reale|diritti reali]] minori su cosa altrui (''iura in re aliena''). Sono detti diritti reali minori perché hanno un contenuto più ristretto rispetto alla [[w:proprietà|proprietà]]. Questi diritti gravano su beni che sono proprietà di soggetti diversi, i quali vedono limitato il proprio diritto di proprietà. Quando questo requisito (l'altruità della cosa) viene meno, perché il titolare del diritto reale minore diventa anche proprietario, automaticamente viene meno il diritto minore, che si estingue attraverso la cosiddetta consolidazione. Anche i diritti reali minori hanno le caratteristiche proprie dei diritti reali. L'[[w:Diritti assoluti|assolutezza]], l'inerenza alla cosa (il particolare nesso tra il bene e il diritto), la tipicità (i diritti reali sono in ''numero chiuso'', cioè sono soltanto quelli previsti per legge) e l'elasticità. A differenza della proprietà, che è perpetua, i diritti reali minori possono essere perpetui oppure a tempo determinato. Tutti i diritti reali di godimento si estinguono per non uso, se quest'ultimo si protrae per venti anni. I diritti reali di godimento sono la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù.⏎ ⏎ ==La superficie== Il '''diritto di superficie''' è un [[w:diritto reale|diritto reale]] minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del [[w:Codice Civile|Codice Civile]], che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di [[w:proprietà|proprietà]] altrui. La costituzione di questo diritto vale a sospendere il principio di [[w:accessione|accessione]].<br /> (contracted; show full) # se l<nowiki>'</nowiki>enfiteuta non adempia l<nowiki>'</nowiki>obbligo di migliorare il fondo; # se non paga due annualità di canone. Fra domanda di devoluzione ed affrancazione prevale la seconda. Una causa di estinzione dell<nowiki>'</nowiki>enfiteusi è il perimento totale del fondo (art. 963) ==Servitù== In [[diritto]] si definisce '''servitù''' (o '''servitù prediale''') un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene (diritto)|cosa]] altrui, consistente in “''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" ([[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo VI#Art. 1027 Contenuto del diritto|art. 1027]] del [[codice civile]]). ===Cenni storici=== Il diritto di servitù ha origine nel [[diritto romano]]: le figure più risalenti sono le servitù relative ai fondi rustici (''[[iter]]'', ''[[actus]]'', ''[[via]]'', ''[[aquae ductus]]'') che si inquadrano in un contesto di [[economia agricola]] che risale all'età arcaica della storia di [[Roma antica|Roma]]. Queste antiche figure di servitù erano inserite dal ''[[ius civile]]'' nella categoria delle ''[[res mancipi]]''. Solo successivamente vennero create le figure delle [[servitù urbane]], considerate ''res nec mancipi''. I giuristi di epoca classica non configurarono una categoria generale delle servitù dedotta per astrazione dalle figure particolari del diritto di servitù. Risale solo all'epoca post-classica la distinzione tra servitù personali e servitù prediali. La formulazione generale di tale ''divisio'' ci è tramandata da un brano dei ''[[digesta]]'' attribuito al giurista romano [[Marciano]]: {| align=center width=90% padding=10px text-align=justify cellspacing=20px | width=50% align=justify valign=top | ''Servitutes aut '''personarum''' sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum.'' <br /><small>D.8.1.1 (Marcianus, Libro tertio regularum)</small> | width=50% align=justify valign=top | Le servitù o sono di persone, come l'[[uso]] e l'[[usufrutto]], o sono di cose, come le servitù prediali rustiche e urbane. |} È un dato accolto dalla dottrina [[romanistica]] largamente maggioritaria che si tratti di un'[[interpolazione]] dei [[compilatori giustinianei]], ai quali risale la ''divisio'', ignota ai giuristi romani del [[periodo classico]]. Nonostante non sia autentica, la distinzione ha influenzato generazioni di giuristi delle epoche successive fino alla sua soppressione nel ''[[Code Napoleon]]'' del [[1804]]. I commissari legislativi che si occuparono di redigere tale codice ritenevano, non a torto, che l'espressione ''servitutes personarum'' potesse richiamare alla mente l'idea di [[schiavitù]] personale bandita dalla [[Rivoluzione Francese]]. Il [[codice civile]] italiano del [[1865]], che come è noto si ispira al ''Code Napoléon'', non fece menzione delle ''servitutes personarum'', ma conservò l'aggettivo "''prediale''", che in origine si contrapponeva a "''personale''", per indicare il diritto di servitù. Su questa strada si è posto anche il [[codice civile]] del [[1942]] che ha denominato il titolo relativo alle servitù "Delle servitù prediali". ===Natura giuridica=== Il diritto di servitù prediale rientra nella categoria dei [[diritto reale|diritti reali]] di godimento su cosa altrui. Tale natura giuridica comporta la impossibilità di costituire un diritto di servitù su cosa propria, divieto codificato dai [[giuristi romani]] nel [[brocardo]] ''[[nemini res sua servit]]'', e accolto nella definizione codicistica del [[1942]]. Si definiscono tradizionalmente come “''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" (art. 1027). Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un [[immobile]], detto ''fondo servente'', alla quale corrisponde un diritto del [[proprietà|proprietario]] del ''fondo dominante''. Non necessariamente fondo servente e fondo dominante devono essere contigui, anche se devono essere relativamente vicini affinché la servitù abbia un senso. L'utilità del fondo dominante, presente o futura, è estremo essenziale della servitù: può consistere nella maggiore comodità del fondo, può anche essere inerente alla sua destinazione industriale. Tuttavia, deve sempre essere utilità di un fondo, non quello personale del proprietario. I soggetti possono essere avvantaggiati o svantaggiati dalla presenza di questo peso solo in via mediata, indiretta e riflessa. Quando il peso è posto a vantaggio del fondo solo in via riflessa e consequenziale, non si parla di diritto reale limitato ma di un ''diritto personale di godimento'', assoggettato a tutt'altra disciplina. Per questa ragione, è molto controversa la figura della cosiddetta '''''servitù aziendale'''''. ===Classificazione delle servitù=== Le servitù vengono variamente classificate: * servitù positive e negative: le prime permettono al proprietario del fondo dominante forme di utilizzazione diretta del fondo servente (servitù di passaggio, di attingere acqua...) e l'obbligo gravante sul proprietario del fondo servente consiste semplicemente in un lasciar fare; le seconde consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente (servitù di non edificare o di sopraelevare...); * servitù continue e discontinue: per l'esercizio delle prime non è necessario il fatto dell'uomo (servitù di non edificare), per le seconde è invece necessario (servitù di attingere acqua) il comportamento attivo del titolare della servitù; * servitù apparenti e non apparenti, a seconda che esistano o meno opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante. La distinzione è importante, perché solo le servitù apparenti possono essere acquistate anche a mezzo dell'[[usucapione]] o della [[destinazione del padre di famiglia]]; * servitù tipiche ed atipiche, a seconda se il loro contenuto è previsto e regolato dall'ordinamento (come la servitù di passaggio) oppure è determinato in concreto dall'autonomia dei privati nel rispetto dello schema previsto dalla legge. ===Caratteri delle servitù=== La servitù comprende le facoltà accessorie indispensabili per il suo esercizio (art. 1064). Nel dubbio, deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile del fondo servente (art. 1065). Il proprietario del fondo servente non può trasferire altrove la servitù, salvo il caso di sopraggiunta maggiore onerosità della servitù nel luogo originario (art. 1068). Le servitù si possono acquistare a [[titolo derivativo]] e a [[titolo originario]]. Non si possono, tuttavia, usucapire le servitù non apparenti (in quanto non permettono di rendere certo e incontrovertibile il possesso della servitù). Un modo di [[acquisto a titolo originario]], proprio solo delle servitù, è la cosiddetta [[destinazione del padre di famiglia]] (art. 1062): è il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario. Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti. La servitù si costituisce in forza del titolo, indipendentemente dalla [[trascrizione (diritto)|trascrizione]]. Ma, se il concedente aliena il fondo gravato da servitù non trascritta (né menzionata nell'atto di trasferimento), il terzo aquirente non sarà tenuto a rispettare la servitù. L'onere di provvedere alla trascrizione incombe sul titolare della servitù (quest'ultimo al momento della costituzione assume l'obbligo di rispettare il vincolo di asservimento concesso e di impegnare i suoi aventi causa a rispettarlo): se non vi provvede, dovrà risarcire al suo concessionario il danno derivantegli dalla perdita della servitù. La servitù si estingue: per [[confusione (diritto)|confusione]] o per [[prescrizione]] ventennale. Non è sufficiente il suo mancato utilizzo, né il venir meno della sua utilità, a meno che non decorra il termine ventennale di prescrizione. La prescrizione delle servitù positive comincia a decorrere dal momento in cui cessa l'attività di godimento del fondo altrui, quella delle servitù negative solo dal momento in cui si verifica un fatto che impedisce l'esercizio della servitù. Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare o in un dare, ma solo in un non fare o in un sopportare che altri faccia. L'art. 1030 fa salve però le prestazioni accessorie alle servitù, consistenti in un fare o in un dare che il contratto o la legge impone al proprietario del fondo servente, con funzione strumentale rispetto all'esercizio della servitù. ===Le servitù coattive=== Un diritto alla costituzione coattiva delle servitù è dalla legge previsto in una serie di casi: * Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo, o i fondi, altrui (escluse case e giardini) per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo (analoga è la servitù di scarico coattivo). * Passaggio coattivo: è la servitù di passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse case e giardini) che spetta al proprietario del cd. ''fondo intercluso'', ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo). * Elettrodotto coattivo (analogamente: acquedotto pubblico, metanodotto, oleodotto, linee telefoniche, installazione di antenne televisive ecc.): è la servitù che spetta all'ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico di energia elettrica, acqua potabile, metano ecc. su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso della linea elettrica, dell'acquedotto ecc. Le servitù coattive sono di regola costituite con [[sentenza]] dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Finché il primo non paga l'indennità, il secondo può opporsi all'esercizio della servitù. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa (provvedimento che assume carattere analogo all'[[espropriazione]] per pubblica utilità).⏎ ==Azioni a tutela della servitù== ===[[w:Confessoria servitutis|Actio confessoria servitutis]]=== La posizione giuridica del proprietario del fondo dominante che vede contestato nel suo diritto o impedito nel suo esercizio è tutelata tramite '''l'actio confessoria servitutis''' o, in italiano ''Azione confessoria della servitù'' è regolato nel diritto italiano dall<nowiki>'</nowiki>art. 1079 c.c., che prevede che '' “il titol(contracted; show full)==Note== <References/> ==Bibliografia== * Massimo Paradiso. ''Corso di istituzioni di Diritto Privato'', Torino, Giappichelli, 2001. ISBN 88-348-1228-X [[Categoria:Diritto privato]] All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://it.wikiversity.org/w/index.php?diff=prev&oldid=130551.
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