Difference between revisions 121078 and 130547 on itwikiversity{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto privato}} {{importato}} I '''diritti reali di godimento''' sono [[w:diritto reale|diritti reali]] minori su cosa altrui (''iura in re aliena''). Sono detti diritti reali minori perché hanno un contenuto più ristretto rispetto alla [[w:proprietà|proprietà]]. Questi diritti gravano su beni che sono proprietà di soggetti diversi, i quali vedono limitato il proprio diritto di proprietà. Quando questo requisito (l'altruità della cosa) viene meno, perché il titolare del diritto reale minore diventa anche proprietario, automaticamente viene meno il diritto minore, che si estingue attraverso la cosiddetta consolidazione. Anche i diritti reali minori hanno le caratteristiche proprie dei diritti reali. L'[[w:Diritti assoluti|assolutezza]], l'inerenza alla cosa (il particolare nesso tra il bene e il diritto), la tipicità (i diritti reali sono in ''numero chiuso'', cioè sono soltanto quelli previsti per legge) e l'elasticità. A differenza della proprietà, che è perpetua, i diritti reali minori possono essere perpetui oppure a tempo determinato. Tutti i diritti reali di godimento si estinguono per non uso, se quest'ultimo si protrae per venti anni. I diritti reali di godimento sono la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù. ==La superficie== Il '''diritto di superficie''' è un [[w:diritto reale|diritto reale]] minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del [[w:Codice Civile|Codice Civile]], che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di [[w:proprietà|proprietà]] altrui. La costituzione di questo diritto vale a sospendere il principio di [[w:accessione|accessione]].<br /> Allo stesso modo si può alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del fondo, vendendo il solo diritto di superficie. Se non diversamente specificato dal [[w:contratto|contratto]], il diritto si intende concesso a tempo indeterminato. In caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue e riprende vigore il principio di accessione, con la conseguenza dell'acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo (la cosiddetta ''elasticità del dominio''). Il diritto di mantenere una costruzione (non quello di edificare) è suscettibile di [[w:usucapione|usucapione]]: costruita la casa, opera il principio di accessione, ma l<nowiki>'</nowiki>usucapione opera in forza del possesso ventennale della costruzione accompagnato da atti di riconoscimento dell<nowiki>'</nowiki>altruità del fondo (altrimenti ci si avrebbe usucapione della proprietà del fondo). Nei [[w:condominio|condomini]] accade che i condomini siano [[comproprietà|comproprietari]] dell<nowiki>'</nowiki>area su cui insiste l<nowiki>'</nowiki>edificio ed abbiano, individualmente, diritto di superficie sulla stessa in relazione alle loro porzioni di proprietà solitaria. È anche possibile che il diritto di superficie riguardi la sopraelevazione di un preesistente edificio. Se la costruzione perisce, il superficiario avrà diritto di ricostruire, ma dal momento del perimento della costruzione comincerà a decorrere il termine ventennale di [[w:prescrizione|prescrizione]]. Nel codice civile in vigore non è più consentito, come per il codice civile del 1865, il diritto di superficie per le piantagioni. ==L'enfiteusi== L<nowiki>'</nowiki> '''enfiteusi''' è, fra i [[w:diritto reale|diritti reali su cosa altrui]] quello di più esteso contenuto, al punto di essere stato considerato nei secoli precedenti come una forma di “piccola proprietà” (tant'è che tuttora si ritiene che il cosiddetto "[[w:dominio utile|dominio utile]]" spetti all'enfiteuta, a differenza del caso di usufrutto, in cui il dominio utile spetta al nudo proprietario). Una conferma normativa si ha nella disciplina del rinvenimento del tesoro, che spetta al nudo proprietario in caso di usufrutto mentre spetta all'enfiteuta nel caso di enfiteusi. L<nowiki>'</nowiki>enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un [[termine]], ha durata non inferiore a venti anni. Non è però suscettibile di subenfiteusi. Ha per oggetto tradizionalmente fondi rustici, ma dalla legislazione speciale è stata estesa anche ai fondi urbani. Sul fondo l<nowiki>'</nowiki>enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un [[w:proprietà|proprietario]] ([[s:Codice Civile|art. 959 c. c.]]), ma con due obblighi specifici: # di migliorare il fondo; # di corrispondere al nudo proprietario (“concedente”) un [[w:canone (tassa)|canone]] periodico(una somma di danaro ovvero una quantità fissa di prodotti naturali), per la cui determinazione l<nowiki>'</nowiki>autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia. L<nowiki>'</nowiki>[[affrancazione]] è l<nowiki>'</nowiki>acquisto della proprietà da parte dell<nowiki>'</nowiki>enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari al canone annuo moltiplicato per quindici. Il diritto di affrancazione è un [[w:diritto potestativo|diritto potestativo]] dell<nowiki>'</nowiki>enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso. Il diritto di enfiteusi è suscettibile di [[w:comunione (diritto)|comunione]] ("coenfiteusi"), ma non può costituirsi su una quota del fondo indiviso, giacché l<nowiki>'</nowiki>obbligo di migliorare il fondo presuppone la piena materiale disponibilità di questo da parte dell<nowiki>'</nowiki>enfiteuta. Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo, ossia l<nowiki>'</nowiki>estinzione del diritto di enfiteusi: # se l<nowiki>'</nowiki>enfiteuta non adempia l<nowiki>'</nowiki>obbligo di migliorare il fondo; # se non paga due annualità di canone. Fra domanda di devoluzione ed affrancazione prevale la seconda. Una causa di estinzione dell<nowiki>'</nowiki>enfiteusi è il perimento totale del fondo (art. 963) ==L'usufrutto== {{quote|''Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia''|[[w:Digesto|Digesto]] 7,1,1 - [[w:Paulus|Paulus]], libri a [[w:Vitellio|Vitellio]], 3 }} L''''usufrutto''' è un [[w:diritto reale minore|diritto reale minore]] di [[w:diritto reale di godimento su cosa altrui|godimento su cosa altrui]] regolato dagli articoli 978 e seguenti del [[w:Codice Civile|Codice Civile]], consistente nella [[w:facoltà|facoltà]] di godimento di un bene ''[[w:uti dominus|uti dominus]]'' (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i [[w:frutti (diritto)|frutti]]), limitata solo dal non poterne trasferire la [[w:proprietà|proprietà]] principale ed al rispetto della [[w:destinazione economica|destinazione economica]] impressavi dal proprietario. Si tratta di un [[w:diritto reale di godimento su cosa altrui|diritto reale di godimento su cosa altrui]] dal contenuto molto vasto: le facoltà dell'usufruttuario hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al [[w:proprietà|proprietario]], al quale residua la [[w:nuda proprietà|nuda proprietà]]. Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Non può infatti durare oltre la [[w:vita|vita]] del usufruttuario o, se questo è una [[w:persona giuridica|persona giuridica]], oltre il termine di trenta anni. L'usufrutto, che viene disposto contro il proprietario, può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi, ed opera fra questi il [[w:diritto di accrescimento|diritto di accrescimento]], estinguendosi in questo caso l'usufrutto alla morte dell'ultimo superstite. Le spese e le imposte relative alla cosa sono ripartite tra nudo proprietario (spese per le straordinarie riparazioni ed imposte che gravano sulla proprietà) ed usufruttuario (spese per l'ordinaria manutenzione ed imposte che incombono sul reddito). Il nudo proprietario può rifiutarsi di pagare le spese straordinarie relative alla proprietà, in questo caso l`usufruttuario può decidere di coprire le incombenze e pretendere successivamente il rimborso dei beni versati per sostenere le spese straordinarie al momento della cessazione dell'usufrutto. La separazione di usufrutto e nuda proprietà è uno schema talora utilizzato nella vendita immobili. Il valore di mercato dell'immobile viene scontato di un ammontare che cresce con l'età dell'usufruttuario, poiché si prevede rispetto alla vita media un minore numero di anni in cui diventerà pieno l'esercizio dei diritti di proprietà e l'immobile sarà abitabile. In alcuni casi, è lo stesso proprietario che vende la nuda proprietà dell'immobile per disporre di un reddito integrativo (per la vecchiaia in particolare), e si tiene l'usufrutto. L'intestatario dell'immobile è certo della nuda proprietà, mentre può essere privato dell'usufrutto se non esercita i diritti ad esso legati (come la domiciliazione o l'affitto). I sindaci non hanno poteri di espropriazione forzata, ma la legge conferisce loro il potere di [[w:confisca|confisca]] degli immobili disabitati e sfitti da un periodo maggiore di 7 anni, per porre rimedio ad una situazione di caro-case e di emergenza abitativa. Il principio applicato è quello del primato della [[w:pubblica utilità|pubblica utilità]] sull'interesse privato, e in base a questo il Comune diventa l'[[w:usufruttuario|usufruttuario]] che assegna gli immobili a persone residenti, e incassa un affitto da quanti si trasferiscono ad abitare negli appartamenti confiscati. ===L'usufrutto in diritto romano=== In diritto romano, l'usufrutto nasce come diritto reale di godimento su cosa altrui (ossia come il principale fra gli [[w:iura in re aliena|iura in re aliena]], in base al quale il titolare poteva percepire i frutti della cosa e, più in generale, tutto ciò che ne rappresentava reddito normale.Il diritto aveva tipicamente ad oggetto una res fruttifera e inconsumabile. L<nowiki>'</nowiki>usufrutto in origine (III sec. a.C.) svolgeva una funzione alimentare: il testatore imponeva all<nowiki>'</nowiki>erede, mediante un ''[[w:legatum|legatum]] sinendi modo'', di lasciar percepire periodicamente i frutti di una cosa fruttifera alla vedova a cui era stato legato da [[w:matrimonium|matrimonium]] sine manu e che non poteva succedere ab intestato al marito. Nasceva così la figura dell'[[w:usufrutto uxorio|usufrutto uxorio]], che tanto spazio avrebbe trovato nel diritto successorio dei secoli seguenti. Per ovviare alla palese forzatura chi si veniva a realizzare in tal modo, si ammise in seguito che l<nowiki>'</nowiki>usufrutto potesse essere costituito [[w:mortis causa|mortis causa]] mediante legatum per vindicationem. Per la sua originaria funzione alimentare, l<nowiki>'</nowiki>usufrutto in un primo momento si poté costituire solo a favore di persone fisiche. Successivamente però, in epoca classica, si ammise che potesse esserne beneficiario anche una persona giuridica. Il [[w:giurista|giurista]] [[w:Paolo (giurista)|Paolo]] definì l<nowiki>'</nowiki>istituto come il diritto di usare e fruire della cosa altrui, facendone salva la sostanza (''ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia''). Caratteri fondamentali dell<nowiki>'</nowiki>istituto erano: *la correlazione con la sostanza materiale della cosa e forse con la sua destinazione economica; l<nowiki>'</nowiki>usufruttuario, pertanto, non poteva mutare la destinazione del bene, né compiere atti di disposizione dello stesso; *la connessione inscindibile con la persona dell<nowiki>'</nowiki>usufruttuario; il diritto si estingueva con la [[morte]] o con la [[w:capitis deminutio|capitis deminutio]] dello stesso; *la temporaneità: l<nowiki>'</nowiki>usufrutto si estingueva a causa della morte dell<nowiki>'</nowiki>usufruttuario. Era infatti ritenuto iniquo che il nudo proprietario sopportasse a tempo indeterminato la privazione del godimento del bene in piena proprietà. A tutela dell<nowiki>'</nowiki>istituto era concessa una [[w:vindicatio ususfructus|vindicatio ususfructus]], chiamata in seguito da [[w:Giustiniano|Giustiniano]] [[w:actio confessoria servitùtis|actio confessoria servitùtis]]. Oltre che con la morte o la capitis deminutio dell<nowiki>'</nowiki>usufruttuario, l<nowiki>'</nowiki>usufrutto si estingueva per [[w:consolidatio|consolidatio]] (nel momento in cui venivano a coincidere nella stessa persona le figure dell'usufruttuario e del nudo proprietario), per [[w:remissio|remissio]] e per [[w:non usus|non usus]], modi di estinzione sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti per la [[w:servitus|servitus]], in tutto e per tutto trasferiti nella regolazione contemporanea dell'istituto. ===Usufrutto legale e volontario=== L'art. 978 dispone che "''l'usufrutto è stabilito dalla [[w:legge|legge]] o dalla volontà dell'uomo. Può anche [[w:Acquisto|acquistarsi]] per [[w:usucapione|usucapione]]''". L'usufrutto legale ha perduto la sua importanza con la soppressione della [[w:dote|dote]] e dell'usufrutto del coniuge nelle [[w:successione legittima|successioni legittime]]: resta l'usufrutto dei genitori sui beni dei figli minorenni. In quest'ultimo caso i frutti così percepiti debbono essere destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei figli. L'usufrutto stabilito "per volontà dell'uomo" è quello costituito per [[w:contratto|contratto]] o [[w:testamento|testamento]]. Un'ipotesi particolare di usufrutto volontario è quella della [[w:vendita|vendita]] con riserva d'usufrutto. In tal caso si ha un unico [[w:negozio giuridico|negozio]] (e si stipula un unico [[w:contratto|contratto]]), con il quale l'alienante trasferisce la sola nuda proprietà, riservando per sé i diritti di godimento inerenti all'usufrutto. Diffuso nella pratica, è una caso particolare di cessione del bene a familiari (in genere figli, da parte dei genitori) che anche qualora disposta nella forma di [[w:compravendita|compravendita]] è qualificata d'ufficio come [[w:donazione|donazione]], per il recepimento di specifica disposizione in materia [[w:fisco|fiscale]]. Anche quando l'usufrutto si costituisce per contratto, questo esaurisce la propria funzione nella costituzione del [[w:diritto reale su cosa altrui|diritto reale su cosa altrui]]. Non c'è rapporto di corrispettività fra i diritti del nudo proprietario e quelli dell'usufruttuario. ===Diritti e doveri dell'usufruttuario=== L'usufruttuario ha diritto di conseguire il [[possesso]] dei beni (art. 982), previa redazione dell'[[w:inventario|inventario]] dei beni e previa prestazione di idonea [[w:garanzia|garanzia]], dalla quale sono però esonerati gli usufruttuari legali e l'alienante con riserva di usufrutto. Gli abusi nei quali incorra alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli [[w:perimento della cosa|perire]] può condurre alla estinzione anticipata dell'usufrutto (secondo il principio per il quale l'[[w:abuso|abuso]] fa perdere il diritto del quale si è abusato). Al termine dell'usufrutto l'usufruttuario dovrà restituire la cosa al proprietario, nello stato in cui si trovava quando l'ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall'uso. Quando si tratta di [[w:universalità di beni mobili|universalità di beni mobili]], dovrà reintegrarla delle singole cose perite. Il criterio in base al quale giudicare il modo con il quale egli ha custodito, sarà quella dell'[[w:ordinaria diligenza del buon padre di famiglia|ordinaria diligenza del buon padre di famiglia]]. ===Il quasi-usufrutto=== L'usufrutto può avere ad oggetto [[beni consumabili|cose consumabili]] o [[beni fungibili|fungibili]]. In questo caso, solitamente definita come "''quasi-usufrutto''" l'usufruttuario dovrà restituire, al termine dell'usufrutto, il loro equivalente in quantità e qualità. In alcuni casi un usufrutto si converte in quasi-usufrutto: si trasferisce sull'[[indennità]] dovuta dal terzo che ha cagionato il perimento della cosa; si trasferisce, in caso di perimento di cosa assicurata, sull'indennità dovuta dall'assicuratore. ==L'uso== Il '''diritto reale di uso''' è un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene|cosa]] altrui, disciplinato, insieme al [[diritto reale di abitazione]] dagli [[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo V#Art. 1021 Uso|articoli 1021 e seguenti]] del [[Codice Civile]]. Differisce dall<nowiki>'</nowiki>[[usufrutto]] per elementi qualitativi e quantitativi: * per la limitata misura della facoltà di godimento che attribuisce sulla cosa: l<nowiki>'</nowiki>usuario può servirsene, e fare propri i [[frutti (diritto)|frutti]], limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre al [[proprietà|proprietario]] spettano i frutti che eccedono questa misura (art. 1021); * per le specifiche modalità del godimento consentito all<nowiki>'</nowiki>usuario, il quale può godere della cosa solo in modo diretto (non può cederla o darla in locazione, art. 1024) e fa propri solo i frutti naturali, ma non anche quelli civili. ==Diritto d'abitazione== Il '''diritto reale di abitazione''' è un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene|cosa]] altrui, disciplinato, insieme al [[diritto reale di uso]] dagli [[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo V#Art. 1021 Uso|articoli 1021 e seguenti]] del [[Codice Civile]]. Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del [[diritto di uso]]: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia. La disciplina codicistica non consente di cedere il diritto in parola ad altri o di dare la casa gravata in [[locazione]]. Inoltre, nel nostro ordinamento, è previsto che il diritto di abitazione venga riconosciuto sulla casa coniugale, in caso di separazione, al coniuge cui vengono affidati i figli minori o con cui convivono i figli maggiorenni, purché non autosufficienti. Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.⏎ ⏎ ==Servitù== In [[diritto]] si definisce '''servitù''' (o '''servitù prediale''') un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene (diritto)|cosa]] altrui, consistente in “''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" ([[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo VI#Art. 1027 Contenuto del diritto|art. 1027]] del [[codice civile]]). ===Cenni storici=== Il diritto di servitù ha origine nel [[diritto romano]]: le figure più risalenti sono le servitù relative ai fondi rustici (''[[iter]]'', ''[[actus]]'', ''[[via]]'', ''[[aquae ductus]]'') che si inquadrano in un contesto di [[economia agricola]] che risale all'età arcaica della storia di [[Roma antica|Roma]]. Queste antiche figure di servitù erano inserite dal ''[[ius civile]]'' nella categoria delle ''[[res mancipi]]''. Solo successivamente vennero create le figure delle [[servitù urbane]], considerate ''res nec mancipi''. I giuristi di epoca classica non configurarono una categoria generale delle servitù dedotta per astrazione dalle figure particolari del diritto di servitù. Risale solo all'epoca post-classica la distinzione tra servitù personali e servitù prediali. La formulazione generale di tale ''divisio'' ci è tramandata da un brano dei ''[[digesta]]'' attribuito al giurista romano [[Marciano]]: {| align=center width=90% padding=10px text-align=justify cellspacing=20px | width=50% align=justify valign=top | ''Servitutes aut '''personarum''' sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum.'' <br /><small>D.8.1.1 (Marcianus, Libro tertio regularum)</small> | width=50% align=justify valign=top | Le servitù o sono di persone, come l'[[uso]] e l'[[usufrutto]], o sono di cose, come le servitù prediali rustiche e urbane. |} È un dato accolto dalla dottrina [[romanistica]] largamente maggioritaria che si tratti di un'[[interpolazione]] dei [[compilatori giustinianei]], ai quali risale la ''divisio'', ignota ai giuristi romani del [[periodo classico]]. Nonostante non sia autentica, la distinzione ha influenzato generazioni di giuristi delle epoche successive fino alla sua soppressione nel ''[[Code Napoleon]]'' del [[1804]]. I commissari legislativi che si occuparono di redigere tale codice ritenevano, non a torto, che l'espressione ''servitutes personarum'' potesse richiamare alla mente l'idea di [[schiavitù]] personale bandita dalla [[Rivoluzione Francese]]. Il [[codice civile]] italiano del [[1865]], che come è noto si ispira al ''Code Napoléon'', non fece menzione delle ''servitutes personarum'', ma conservò l'aggettivo "''prediale''", che in origine si contrapponeva a "''personale''", per indicare il diritto di servitù. Su questa strada si è posto anche il [[codice civile]] del [[1942]] che ha denominato il titolo relativo alle servitù "Delle servitù prediali". ===Natura giuridica=== Il diritto di servitù prediale rientra nella categoria dei [[diritto reale|diritti reali]] di godimento su cosa altrui. Tale natura giuridica comporta la impossibilità di costituire un diritto di servitù su cosa propria, divieto codificato dai [[giuristi romani]] nel [[brocardo]] ''[[nemini res sua servit]]'', e accolto nella definizione codicistica del [[1942]]. Si definiscono tradizionalmente come “''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" (art. 1027). Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un [[immobile]], detto ''fondo servente'', alla quale corrisponde un diritto del [[proprietà|proprietario]] del ''fondo dominante''. Non necessariamente fondo servente e fondo dominante devono essere contigui, anche se devono essere relativamente vicini affinché la servitù abbia un senso. L'utilità del fondo dominante, presente o futura, è estremo essenziale della servitù: può consistere nella maggiore comodità del fondo, può anche essere inerente alla sua destinazione industriale. Tuttavia, deve sempre essere utilità di un fondo, non quello personale del proprietario. I soggetti possono essere avvantaggiati o svantaggiati dalla presenza di questo peso solo in via mediata, indiretta e riflessa. Quando il peso è posto a vantaggio del fondo solo in via riflessa e consequenziale, non si parla di diritto reale limitato ma di un ''diritto personale di godimento'', assoggettato a tutt'altra disciplina. Per questa ragione, è molto controversa la figura della cosiddetta '''''servitù aziendale'''''. ===Classificazione delle servitù=== Le servitù vengono variamente classificate: * servitù positive e negative: le prime permettono al proprietario del fondo dominante forme di utilizzazione diretta del fondo servente (servitù di passaggio, di attingere acqua...) e l'obbligo gravante sul proprietario del fondo servente consiste semplicemente in un lasciar fare; le seconde consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente (servitù di non edificare o di sopraelevare...); * servitù continue e discontinue: per l'esercizio delle prime non è necessario il fatto dell'uomo (servitù di non edificare), per le seconde è invece necessario (servitù di attingere acqua) il comportamento attivo del titolare della servitù; * servitù apparenti e non apparenti, a seconda che esistano o meno opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante. La distinzione è importante, perché solo le servitù apparenti possono essere acquistate anche a mezzo dell'[[usucapione]] o della [[destinazione del padre di famiglia]]; * servitù tipiche ed atipiche, a seconda se il loro contenuto è previsto e regolato dall'ordinamento (come la servitù di passaggio) oppure è determinato in concreto dall'autonomia dei privati nel rispetto dello schema previsto dalla legge. ===Caratteri delle servitù=== La servitù comprende le facoltà accessorie indispensabili per il suo esercizio (art. 1064). Nel dubbio, deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile del fondo servente (art. 1065). Il proprietario del fondo servente non può trasferire altrove la servitù, salvo il caso di sopraggiunta maggiore onerosità della servitù nel luogo originario (art. 1068). Le servitù si possono acquistare a [[titolo derivativo]] e a [[titolo originario]]. Non si possono, tuttavia, usucapire le servitù non apparenti (in quanto non permettono di rendere certo e incontrovertibile il possesso della servitù). Un modo di [[acquisto a titolo originario]], proprio solo delle servitù, è la cosiddetta [[destinazione del padre di famiglia]] (art. 1062): è il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario. Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti. La servitù si costituisce in forza del titolo, indipendentemente dalla [[trascrizione (diritto)|trascrizione]]. Ma, se il concedente aliena il fondo gravato da servitù non trascritta (né menzionata nell'atto di trasferimento), il terzo aquirente non sarà tenuto a rispettare la servitù. L'onere di provvedere alla trascrizione incombe sul titolare della servitù (quest'ultimo al momento della costituzione assume l'obbligo di rispettare il vincolo di asservimento concesso e di impegnare i suoi aventi causa a rispettarlo): se non vi provvede, dovrà risarcire al suo concessionario il danno derivantegli dalla perdita della servitù. La servitù si estingue: per [[confusione (diritto)|confusione]] o per [[prescrizione]] ventennale. Non è sufficiente il suo mancato utilizzo, né il venir meno della sua utilità, a meno che non decorra il termine ventennale di prescrizione. La prescrizione delle servitù positive comincia a decorrere dal momento in cui cessa l'attività di godimento del fondo altrui, quella delle servitù negative solo dal momento in cui si verifica un fatto che impedisce l'esercizio della servitù. Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare o in un dare, ma solo in un non fare o in un sopportare che altri faccia. L'art. 1030 fa salve però le prestazioni accessorie alle servitù, consistenti in un fare o in un dare che il contratto o la legge impone al proprietario del fondo servente, con funzione strumentale rispetto all'esercizio della servitù. ===Le servitù coattive=== Un diritto alla costituzione coattiva delle servitù è dalla legge previsto in una serie di casi: * Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo, o i fondi, altrui (escluse case e giardini) per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo (analoga è la servitù di scarico coattivo). * Passaggio coattivo: è la servitù di passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse case e giardini) che spetta al proprietario del cd. ''fondo intercluso'', ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo). * Elettrodotto coattivo (analogamente: acquedotto pubblico, metanodotto, oleodotto, linee telefoniche, installazione di antenne televisive ecc.): è la servitù che spetta all'ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico di energia elettrica, acqua potabile, metano ecc. su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso della linea elettrica, dell'acquedotto ecc. Le servitù coattive sono di regola costituite con [[sentenza]] dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Finché il primo non paga l'indennità, il secondo può opporsi all'esercizio della servitù. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa (provvedimento che assume carattere analogo all'[[espropriazione]] per pubblica utilità). ==Azioni a tutela della servitù== ===[[w:Confessoria servitutis|Actio confessoria servitutis]]=== La posizione giuridica del proprietario del fondo dominante che vede contestato nel suo diritto o impedito nel suo esercizio è tutelata tramite '''l'actio confessoria servitutis''' o, in italiano ''Azione confessoria della servitù'' è regolato nel diritto italiano dall<nowiki>'</nowiki>art. 1079 c.c., che prevede che '' “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l<nowiki>'</nowiki>esistenza contro chi ne contesta l<nowiki>'</nowiki>esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, onde il risarcimento dei danni”.'' [[w:Legittimazione processuale|Legittimato passivo]] è ''chiunque contesti la servitù<nowiki>'</nowiki><nowiki>'</nowiki> mentre chi agisce in giudizio può chiedere non solo l<nowiki>'</nowiki>accertamento del proprio diritto, ma anche, la cessazione di eventuali impedimenti e turbative posti in essere dal ‘<nowiki>'</nowiki>legittimato passivo<nowiki>'</nowiki><nowiki>'</nowiki>. Può chiedere inoltre, la ‘<nowiki>'</nowiki> rimessione delle cose in pristino<nowiki>'</nowiki><nowiki>'</nowiki> qualora il legittimato passivo abbia posto in essere opere per ostacolare l<nowiki>'</nowiki>esercizio della servitù. Può richiedere, inoltre il risarcimento dei danni'' L'actio confessoria viene considerata come un<nowiki>'</nowiki>[[w:Azioni petitorie|azione petitoria]] reale. Oggetto della causa è l<nowiki>'</nowiki>esistenza del diritto di servitù e in caso di accoglimento, si avràl<nowiki>'</nowiki>accertamento del relativo diritto. Secondo le normali regole dell'[[w:Onus probandi incumbit actori|onus probandi]] la prova dovrà essere data dall<nowiki>'</nowiki>[[w:Attore (diritto)|attore]] La dottrina riconosce anche l'esistenza di un'azione di mero accertamento della servitù, ogni volta che ci sia una contestazione sulla titolarità. ===[[w:Negatoria servitutis|Actio negatoria servitutis]]=== '''L' actio negatoria sevitutis''' è regolata dall'art. 949 cod. civ., ''"il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".'' La [[w:Corte Suprema di Cassazione|Cassazione]] individua due presupposti: *che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce" <ref>(Cass. Civ. Sez. III, 29 maggio 2001, n. 7277)</ref> *che il "pericolo" sia attuale e concreto" <ref>(Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 649)</ref>. Sempre la cassazione ritiene l'actio confessoria servitutis imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta [[w:usucapione|usucapione]], chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del [[w:termine|termine]] dell'usucapione, l'inesistenza della servitù" <ref>(Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)</ref> ==Note== <References/> ==Bibliografia== * Massimo Paradiso. ''Corso di istituzioni di Diritto Privato'', Torino, Giappichelli, 2001. ISBN 88-348-1228-X [[Categoria:Diritto privato]] All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://it.wikiversity.org/w/index.php?diff=prev&oldid=130547.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|