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{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto privato}}
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I '''diritti reali di godimento''' sono [[w:diritto reale|diritti reali]] minori su cosa altrui (''iura in re aliena''). Sono detti diritti reali minori perché hanno un contenuto più ristretto rispetto alla [[w:proprietà|proprietà]]. Questi diritti gravano su beni che sono proprietà di soggetti diversi, i quali vedono limitato il proprio diritto di proprietà. Quando questo requisito (l'alt(contracted; show full)

Il diritto di mantenere una costruzione (non quello di edificare) è suscettibile di [[w:usucapione|usucapione]]: costruita la casa, opera il principio di accessione, ma l
<nowiki>'</nowiki>usucapione opera in forza del possesso ventennale della costruzione accompagnato da atti di riconoscimento dell<nowiki>'</nowiki>altruità del fondo (altrimenti ci si avrebbe usucapione della proprietà del fondo).

Nei [[w:condominio|condomini]] accade che i condomini siano [[comproprietà|comproprietari]] dell<nowiki>'</nowiki>area su cui insiste l<nowiki>'</nowiki>edificio ed abbiano, individualmente, diritto di superficie sulla stessa in relazione alle loro porzioni di proprietà solitaria.

È anche possibile che il diritto di superficie riguardi la sopraelevazione di un preesistente edificio.

Se la costruzione perisce, il superficiario avrà diritto di ricostruire, ma dal momento del perimento della costruzione comincerà a decorrere il termine ventennale di [[w:prescrizione|prescrizione]].

Nel codice civile in vigore non è più consentito, come per il codice civile del 1865, il diritto di superficie per le piantagioni.

==L'enfiteusi==
L<nowiki>'</nowiki> '''enfiteusi''' è, fra i [[w:diritto reale|diritti reali su cosa altrui]] quello di più esteso contenuto, al punto di essere stato considerato nei secoli precedenti come una forma di “piccola proprietà” (tant'è che tuttora si ritiene che il cosiddetto "[[w:dominio utile|dominio utile]]" spetti all'enfiteuta, a differenza del caso di usufrutto, in cui il dominio utile spetta al nudo proprietario).

Una conferma normativa si ha nella disciplina del rinvenimento del tesoro, che spetta al nudo proprietario in caso di usufrutto mentre spetta all'enfiteuta nel caso di enfiteusi.

L<nowiki>'</nowiki>enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un [[termine]], ha durata non inferiore a venti anni. Non è però suscettibile di subenfiteusi. Ha per oggetto tradizionalmente fondi rustici, ma dalla legislazione speciale è stata estesa anche ai fondi urbani.

Sul fondo l<nowiki>'</nowiki>enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un [[w:proprietà|proprietario]] ([[s:Codice Civile|art. 959 c. c.]]), ma con due obblighi specifici:
# di migliorare il fondo;
# di corrispondere al nudo proprietario (“concedente”) un [[w:canone (tassa)|canone]] periodico(una somma di danaro ovvero  una quantità fissa di prodotti naturali), per la cui determinazione l<nowiki>'</nowiki>autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia.

L<nowiki>'</nowiki>[[affrancazione]] è l<nowiki>'</nowiki>acquisto della proprietà da parte dell<nowiki>'</nowiki>enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari al canone annuo moltiplicato per quindici. Il diritto di affrancazione è un [[w:diritto potestativo|diritto potestativo]] dell<nowiki>'</nowiki>enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso.

Il diritto di enfiteusi è suscettibile di [[w:comunione (diritto)|comunione]] ("coenfiteusi"), ma non può costituirsi su una quota del fondo indiviso, giacché l<nowiki>'</nowiki>obbligo di migliorare il fondo presuppone la piena materiale disponibilità di questo da parte dell<nowiki>'</nowiki>enfiteuta.

Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo, ossia l<nowiki>'</nowiki>estinzione del diritto di enfiteusi:
# se l<nowiki>'</nowiki>enfiteuta non adempia l<nowiki>'</nowiki>obbligo di migliorare il fondo;
# se non paga due annualità di canone.
Fra domanda di devoluzione ed affrancazione prevale la seconda.

Una causa di estinzione dell<nowiki>'</nowiki>enfiteusi è il perimento totale del fondo (art. 963)

==L'usufrutto==
{{quote|''Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia''|[[w:Digesto|Digesto]] 7,1,1 - [[w:Paulus|Paulus]], libri a [[w:Vitellio|Vitellio]], 3 }}

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===L'usufrutto in diritto romano===
In diritto romano, l'usufrutto nasce come diritto reale di godimento su cosa altrui (ossia come il principale fra gli [[w:iura in re aliena|iura in re aliena]], in base al quale il titolare poteva percepire i frutti  della cosa e, più in generale, tutto ciò che ne rappresentava reddito normale.Il diritto aveva tipicamente ad oggetto una res fruttifera e inconsumabile.

L
<nowiki>'</nowiki>usufrutto in origine (III sec. a.C.) svolgeva una funzione alimentare: il testatore imponeva all<nowiki>'</nowiki>erede, mediante un ''[[w:legatum|legatum]] sinendi modo'', di lasciar percepire periodicamente i frutti di una cosa fruttifera alla vedova a cui era stato legato da [[w:matrimonium|matrimonium]] sine manu e che non poteva succedere ab intestato al marito. Nasceva così la figura dell'[[w:usufrutto uxorio|usufrutto uxorio]], che tanto spazio avrebbe trovato nel diritto successorio dei secoli seguenti.

Per ovviare alla palese forzatura chi si veniva a realizzare in tal modo, si ammise in seguito che l<nowiki>'</nowiki>usufrutto potesse essere costituito [[w:mortis causa|mortis causa]] mediante legatum per vindicationem. Per la sua originaria funzione alimentare, l<nowiki>'</nowiki>usufrutto in un primo momento si poté costituire solo a favore di persone fisiche. Successivamente però, in epoca classica, si ammise che potesse esserne beneficiario anche una persona giuridica. Il [[w:giurista|giurista]] [[w:Paolo (giurista)|Paolo]] definì l<nowiki>'</nowiki>istituto come il diritto di usare e fruire della cosa altrui, facendone salva la sostanza (''ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia'').

Caratteri fondamentali dell<nowiki>'</nowiki>istituto erano: 
*la correlazione con la sostanza materiale della cosa e forse con la sua destinazione economica; l<nowiki>'</nowiki>usufruttuario, pertanto, non poteva mutare la destinazione del bene, né compiere atti di disposizione dello stesso;
*la connessione inscindibile con la persona dell<nowiki>'</nowiki>usufruttuario; il diritto si estingueva con la [[morte]] o con la [[w:capitis deminutio|capitis deminutio]]  dello stesso;
*la temporaneità: l<nowiki>'</nowiki>usufrutto si estingueva a causa della morte dell<nowiki>'</nowiki>usufruttuario. Era infatti ritenuto iniquo che il nudo proprietario sopportasse a tempo indeterminato la privazione del godimento del bene in piena proprietà.

A tutela dell<nowiki>'</nowiki>istituto era concessa una [[w:vindicatio ususfructus|vindicatio ususfructus]], chiamata in seguito da [[w:Giustiniano|Giustiniano]] [[w:actio confessoria servitùtis|actio confessoria servitùtis]]. Oltre che con la morte o la capitis deminutio dell’usufruttuario, l’<nowiki>'</nowiki>usufruttuario, l<nowiki>'</nowiki>usufrutto si estingueva per [[w:consolidatio|consolidatio]] (nel momento in cui venivano a coincidere nella stessa persona le figure dell'usufruttuario e del nudo proprietario), per [[w:remissio|remissio]] e per [[w:non usus|non usus]], modi di estinzione sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti per la [[w:servitus|servitus]], in tutto e per tutto trasferiti nella regolazione contemporanea dell'istituto.

===Usufrutto legale e volontario===
L'art. 978 dispone che "''l'usufrutto è stabilito dalla [[w:legge|legge]] o dalla volontà dell'uomo. Può anche [[w:Acquisto|acquistarsi]] per [[w:usucapione|usucapione]]''".

L'usufrutto legale ha perduto la sua importanza con la soppressione della [[w:dote|dote]] e dell'usufrutto del coniuge nelle [[w:successione legittima|successioni legittime]]: resta l'usufrutto dei genitori sui beni dei figli minorenni. In quest'ultimo caso i frutti così percepiti debbono essere destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei figli.

L'usufrutto stabilito  "per volontà dell'uomo" è quello costituito per [[w:contratto|contratto]] o [[w:testamento|testamento]].  

Un'ipotesi particolare di usufrutto volontario è quella della [[w:vendita|vendita]] con riserva d'usufrutto. In tal caso si ha un unico [[w:negozio giuridico|negozio]] (e si stipula un unico [[w:contratto|contratto]]), con il quale l'alienante trasferisce la sola nuda proprietà, riservando per sé i diritti di godimento inerenti all'usufrutto. Diffuso nella pratica, è una caso particolare di cessione del bene a familiari (in genere figli, da parte dei genitori) che anche qualora dispost(contracted; show full)

==L'uso==
Il '''diritto reale di uso''' è un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene|cosa]] altrui, disciplinato, insieme al [[diritto reale di abitazione]] dagli [[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo V#Art. 1021 Uso|articoli 1021 e seguenti]] del [[Codice Civile]].

Differisce dall
<nowiki>'</nowiki>[[usufrutto]] per elementi qualitativi e quantitativi:
* per la limitata misura della facoltà di godimento che attribuisce sulla cosa: l<nowiki>'</nowiki>usuario può servirsene, e fare propri i [[frutti (diritto)|frutti]], limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre al [[proprietà|proprietario]] spettano i frutti che eccedono questa misura (art. 1021);
* per le specifiche modalità del godimento consentito all<nowiki>'</nowiki>usuario, il quale può godere della cosa solo in modo diretto (non può cederla o darla in locazione, art. 1024) e fa propri solo i frutti naturali, ma non anche quelli civili.

==Diritto d'abitazione==
Il '''diritto reale di abitazione''' è un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene|cosa]] altrui, disciplinato, insieme al [[diritto reale di uso]] dagli [[s:Codice Civile - Libro Terzo/Titolo V#Art. 1021 Uso|articoli 1021 e seguenti]] del [[Codice Civile]].

Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del [[diritto di uso]]: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

La disciplina codicistica non consente di cedere il diritto in parola ad altri o di dare la casa gravata in [[locazione]].

Inoltre, nel nostro ordinamento, è previsto che il diritto di abitazione venga riconosciuto sulla casa coniugale, in caso di separazione, al coniuge cui vengono affidati i figli minori o con cui convivono i figli maggiorenni, purché non autosufficienti.  

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

==Servitù==
In [[diritto]] si definisce '''servitù''' (o '''servitù prediale''') un [[diritto reale minore]] di godimento su [[bene (diritto)|cosa]] altrui, consistente in “''un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario''" ([[s:Codice_  Civile_-_ - Libro_  Terzo/Titolo_  VI#Art._  1027_  Contenuto del diritto|art. 1027]] del [[codice civile]]).

===Cenni storici===
Il diritto di servitù ha origine nel [[diritto romano]]: le figure più risalenti sono le servitù relative ai fondi rustici (''[[iter]]'', ''[[actus]]'', ''[[via]]'', ''[[aquae ductus]]'') che si inquadrano in un contesto di [[economia agricola]] che risale all'età arcaica della storia di [[Roma antica|Roma]]. Queste antiche figure di servitù erano inserite dal ''[[ius civile]]'' nella categoria delle ''[[res mancipi]]''.
 
Solo successivamente vennero create le figure delle [[servitù urbane]], considerate ''res nec mancipi''.

I giuristi di epoca classica non configurarono una categoria generale delle servitù dedotta per astrazione dalle figure particolari del diritto di servitù.  

Risale solo all'epoca post-classica la distinzione tra servitù personali e servitù prediali. La formulazione generale di tale ''divisio'' ci è tramandata da un brano dei ''[[digesta]]'' attribuito al giurista romano [[Marciano]]:
{| align=center width=90% padding=10px text-align=justify cellspacing=20px
| width=50% align=justify valign=top |
''Servitutes aut '''personarum''' sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum.'' <br /><small>D.8.1.1 (Marcianus, Libro tertio regularum)</small>
| width=50% align=justify valign=top |
Le servitù o sono di persone, come l'[[uso]] e l'[[usufrutto]], o sono di cose, come le servitù prediali rustiche e urbane.
|}

È un dato accolto dalla dottrina [[romanistica]] largamente maggioritaria che si tratti di un'[[interpolazione]] dei [[compilatori giustinianei]], ai quali risale la ''divisio'', ignota ai giuristi romani del [[periodo classico]].  

Nonostante non sia autentica, la distinzione ha influenzato generazioni di giuristi delle epoche successive fino alla sua soppressione nel ''[[Code Napoleon]]'' del [[1804]]. I commissari legislativi che si occuparono di redigere tale codice ritenevano, non a torto, che l'espressione ''servitutes personarum'' potesse richiamare alla mente l'idea di [[schiavitù]] personale bandita dalla [[Rivoluzione Francese]].  

Il [[codice civile]] italiano del [[1865]], che come è noto si ispira al ''Code Napoléon'', non fece menzione delle ''servitutes personarum'', ma conservò l'aggettivo "''prediale''", che in origine si contrapponeva a "''personale''", per indicare il diritto di servitù.  

Su questa strada si è posto anche il [[codice civile]] del [[1942]] che ha denominato il titolo relativo alle servitù "Delle servitù prediali".

===Natura giuridica===
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Le servitù si possono acquistare a [[titolo derivativo]] e a [[titolo originario]]. Non si possono, tuttavia, usucapire le servitù non apparenti (in quanto non permettono di rendere certo e incontrovertibile il possesso della servitù).
  

Un modo di [[acquisto a titolo originario]], proprio solo delle servitù, è  la cosiddetta [[destinazione del padre di famiglia]] (art. 1062): è il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario. Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti.

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==Azioni a tutela della servitù==
===[[w:Confessoria servitutis|Actio confessoria servitutis]]===
La posizione giuridica del proprietario del fondo dominante che vede contestato nel suo diritto o impedito nel suo esercizio è tutelata tramite '''l'actio confessoria servitutis''' o, in italiano  ''Azione confessoria della servitù'' è regolato nel diritto italiano dall
<nowiki>'</nowiki>art. 1079 c.c., che prevede che '' “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l<nowiki>'</nowiki>esistenza contro chi ne contesta l<nowiki>'</nowiki>esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, onde il risarcimento dei danni”.''



[[w:Legittimazione processuale|Legittimato passivo]] è ''chiunque contesti la servitù’’<nowiki>'</nowiki><nowiki>'</nowiki> mentre chi agisce in giudizio può chiedere non solo l<nowiki>'</nowiki>accertamento del proprio diritto, ma anche, la cessazione di eventuali impedimenti e turbative posti in essere dal ‘<nowiki>'</nowiki>legittimato passivo’’<nowiki>'</nowiki><nowiki>'</nowiki>. Può chiedere inoltre, la ‘<nowiki>'</nowiki> rimessione delle cose in pristino’’<nowiki>'</nowiki><nowiki>'</nowiki> qualora il legittimato passivo abbia posto in essere  opere per ostacolare l<nowiki>'</nowiki>esercizio della servitù. Può richiedere, inoltre  il risarcimento dei danni''
L'actio confessoria viene considerata  come un<nowiki>'</nowiki>[[w:Azioni petitorie|azione petitoria]] reale. Oggetto della causa è l<nowiki>'</nowiki>esistenza del diritto di servitù e in caso di accoglimento, si avràl<nowiki>'</nowiki>accertamento del relativo diritto.  Secondo le normali regole dell'[[w:Onus probandi incumbit actori|onus probandi]] la prova dovrà essere data dall<nowiki>'</nowiki>[[w:Attore (diritto)|attore]]

La dottrina riconosce anche l'esistenza di un'azione di mero accertamento della servitù, ogni volta che ci sia una contestazione sulla titolarità.

===[[w:Negatoria servitutis|Actio negatoria servitutis]]===

'''L' actio negatoria sevitutis''' è regolata dall'art. 949 cod. civ., ''"il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa" e può "chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna per il risarcimento del danno".''

La [[w:Corte Suprema di Cassazione|Cassazione]]  individua  due presupposti:
*che "venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce" <ref>(Cass. Civ. Sez. III, 29 maggio 2001, n. 7277)</ref>
*che il "pericolo" sia attuale e concreto" <ref>(Cass. Civ. Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 649)</ref>.  

Sempre la cassazione ritiene l'actio confessoria servitutis imprescrittibile: "l'actio negatoria servitutis è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in qualsiasi momento, e fatti salvi gli effetti dell'intervenuta [[w:usucapione|usucapione]], chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del [[w:termine|termine]] dell'usucapione, l'inesistenza della servitù" <ref>(Cass. Civ. Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 864)</ref>

==Note==
<References/>

==Bibliografia==

* Massimo Paradiso. ''Corso di istituzioni di Diritto Privato'', Torino, Giappichelli, 2001. ISBN 88-348-1228-X

[[cCategoria:Diritto privato]]